Vendita di un’opera d’arte vincolata: guida agli adempimenti amministrativi

La pubblica amministrazione ha un diritto di prelazione sulla vendita di opere d’arte come un dipinto antico: obbligo per il privato di denunciare sempre, alla Sovrintendenza, il trasferimento di proprietà.

Possedere un dipinto, o un altro bene mobile, incluso (“notificato”) dallo Stato nel novero dei beni di notevole interesse storico-artistico e assoggettato, perciò, al regime dei beni culturali, comporta, per il privato, una serie di accorgimenti da rispettare, tra cui l’obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà del bene alla Soprintendenza, in caso di vendita a un terzo. Il mancato rispetto delle norme vigenti in materia comporta rilevanti sanzioni penali. È, pertanto, di fondamentale importanza, per il proprietario del bene, conoscere e osservare le norme di riferimento in materia racchiuse nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”  e informarsi degli obblighi in esso previsti, prima di procedere alla vendita di un’opera d’arte vincolata.

I beni culturali

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio annovera, tra i beni culturali, le cose mobili o immobili, appartenenti a soggetti privati che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante , attestato dalla dichiarazione dell’interesse culturale della Soprintendenza. La verifica dell’interesse culturale è effettuata su opere che risalgano a oltre cinquant’anni e siano di autore non più vivente.

Il vincolo

L’apposizione del vincolo ha, in sintesi, lo scopo di individuare quei beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono, per le loro caratteristiche, un valore per l’intera collettività nazionale. Per questo motivo il proprietario di un’opera vincolata è tenuto al rispetto di particolari accorgimenti per la conservazione del bene (che, ovviamente, non può essere distrutto, deteriorato, danneggiato). Anche lo spostamento del bene è, soggetto ad autorizzazione da parte del Soprintendente (attraverso denuncia di trasferimento delle opere per cambio di residenza del proprietario).

Obblighi in caso di vendita

Venendo a considerare più specificamente gli obblighi esistenti nel caso della vendita di un dipinto vincolato, il proprietario del bene, che intenda alienarlo, è tenuto per legge a informarne la pubblica amministrazione. La denuncia va presentata alla Sovrintendenza del luogo in cui il bene è situato entro trenta giorni dalla vendita del quadro, e deve contenere i dati indicati dalla legge. La denuncia priva di indicazioni o che presenti indicazioni incomplete o imprecise si considera non avvenuta. Il proprietario che ometta di presentare la denuncia, entro il termine di trenta giorni dalla compravendita, rischia la pena della reclusione fino a un anno e la multa da euro 549,50 a euro 77.469,00.

La denuncia ha lo scopo di consentire alla Pubblica Amministrazione l’eventuale esercizio della facoltà di prelazione sul bene alienato. La PA può, in altre parole, decidere di acquistare il dipinto dal proprietario al medesimo prezzo da questi contrattato nell’atto di vendita. Di fatto, per il proprietario del bene non deriva alcun effetto negativo da un’eventuale scelta della PA di esercitare il diritto di prelazione poiché il prezzo di vendita rimane inalterato mentre a cambiare è solo l’acquirente.

La prelazione può essere esercitata, dalla pubblica amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia (nel caso in cui la denuncia sia stata inviata con raccomandata, il proprietario può avere conoscenza di tale momento attraverso l’avviso di ricevimento postale).

Durante la pendenza di questo termine, l’atto di vendita rimane “congelato” (si tratta della cosiddetta “vendita sospensivamente condizionata”) e al venditore è fatto divieto di consegnare il quadro all’acquirente: ai fini pratici, il contratto non può esplicare i suoi effetti (consistenti, normalmente, nella consegna del quadro a fronte del pagamento di un prezzo pattuito) fino a che non siano trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della denuncia (o il diverso termine previsto dalla legge). Il proprietario del bene che effettui la consegna del dipinto prima del decorso dei sessanta giorni è punito con una sanzione penale. Una volta decorso tale termine senza che il privato abbia avuto notizia dalla PA della volontà di acquistare il dipinto, la prelazione non può più essere esercitata e la vendita può considerarsi perfezionata tra le parti originarie ed essere portata, quindi, a compimento tra i privati.