Reddito di cittadinanza: partita Iva forfettario

Il reddito di cittadinanza non è una misura dedicata ai soli disoccupati: anche chi lavora, sia come dipendente o collaboratore che in proprio, può beneficiarne per integrare il reddito personale o del nucleo familiare, sino alla soglia massima spettante.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la legge prevede l’obbligo di comunicare all’Inps, periodicamente, il reddito prodotto, individuato come differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Ma che cosa succede se il beneficiario del reddito di cittadinanza è con partita Iva forfettario?

Ci si domanda, in particolare, quale reddito debbano dichiarare all’Inps coloro che aderiscono al regime fiscale agevolato forfettario: questi contribuenti, infatti, non scaricano alcuna spesa ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori, in quanto il loro reddito viene abbattuto da un coefficiente, che varia a seconda dell’attività svolta.

Ai forfettari, per la precisione, è applicato un abbattimento dei ricavi ai fini fiscali, contrariamente a quanto previsto per i beneficiari del vecchio regime dei minimi e del regime ordinario-semplificato, il cui reddito si determina, grossomodo, sottraendo le spese dai ricavi. L’abbattimento dei ricavi, per i forfettari, sostituisce di fatto la detrazione delle spese mediamente sostenute dalla categoria di riferimento (ad esempio, il 22% del reddito per i professionisti, il 60% per i commercianti). La decurtazione spetta comunque, in assenza di costi realmente sostenuti.

Per capire se nella comunicazione sui redditi di lavoro autonomo, che i beneficiari di Rdc devono inviare periodicamente all’Inps, sia necessario indicare i ricavi derivanti dalla partita Iva forfettaria al lordo o al netto dell’abbattimento, dobbiamo prima comprendere come funziona questa comunicazione.

Quali comunicazioni all’Inps per il lavoratore autonomo beneficiario di Rdc?

Qualora il beneficiario di reddito di cittadinanza decida di aprire la partita Iva, deve inviare all’Inps una comunicazione con modello Rdc/Pdc – Com esteso (SR181).

In particolare, questo modello deve essere presentato per comunicare:

  • lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d’impresa avviate dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza;
  • alcune particolari variazioni del nucleo avvenute dopo la presentazione della domanda;
  • qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare o di possesso di beni durevoli intervenuta dopo rispetto a quella comunicata nella dichiarazione Isee, che comporti il venir meno dei requisiti.

Per compilare questo modello deve quindi essere già in corso di erogazione il reddito o la pensione di cittadinanza.

Il modulo va inviato entro 30 giorni dall’evento a pena di decadenza dal beneficio; solo per il lavoro autonomo o d’impresa, la comunicazione va rinnovata entro il 15 del mese successivo ad ogni trimestre di attività (per esempio entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo), indicando il reddito percepito nel trimestre stesso.

Come si comunica il reddito di lavoro autonomo all’Inps?

L’ammontare del reddito derivante da lavoro autonomo o da un’attività d’impresa va comunicato, attraverso il modello Rdc/Pdc – Com esteso:

  • entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre appena concluso;
  • come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Come si comunica il reddito di lavoro autonomo all’Inps per i forfettari?

L’Inps, all’interno delle circolari in materia di reddito di cittadinanza erogato a lavoratori autonomi, non fornisce indicazioni in merito ai contribuenti aderenti al regime forfettario. L’Istituto si limita a specificare che:

  • il reddito di lavoro autonomo è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
  • la comunicazione del reddito mediante presentazione del modello Rdc/Pdc Com esteso va effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non risulta correntemente valorizzato nella dichiarazione Isee per l’intera annualità.

In base a quanto disposto nel decreto Isee e nelle istruzioni per la compilazione del modello Isee:

  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva, come quelli prodotti nel regime forfettario, devono essere dichiarati nel quadro FC8, se per gli stessi compensi non è stata presentata la dichiarazione con modello 730 o Redditi persone fisiche (in quest’ultimo caso, rientrano automaticamente nell’Isee);
  • per la determinazione dei redditi dei contribuenti aderenti al regime di vantaggio o al regime forfettario, occorre seguire le regole descritte nel modello Redditi persone fisiche, relativamente al quadro LM.

Forfettario: dichiarazione dei redditi

Ricordiamo sommariamente quali sono le regole per determinare il reddito del contribuente forfettario nella dichiarazione annuale (modello Redditi persone fisiche- quadro LM):

  • si decurtano i ricavi in base al coefficiente di redditività valido per la categoria (ad esempio, se si tratta di un professionista che ha ottenuto compensi per 10mila euro, si applica una decurtazione del 22% ed il reddito imponibile lordo risulta così pari a 7.800 euro);
  • si sottraggono eventuali contributi previdenziali pagati nell’anno e perdite pregresse;
  • si ottiene il reddito da sottoporre a tassazione.

Reddito dei forfettari da comunicare all’Inps

Effettuata l’analisi completa della situazione, siamo in grado di capire quali dati reddituali devono essere comunicati all’Inps, per i contribuenti forfettari? Al momento non è possibile esprimersi con certezza, finché l’Istituto non fornirà i chiarimenti del caso.

Il contribuente potrebbe decidere di “tagliare la testa al toro” e seguire letteralmente quanto esposto dall’Inps, dichiarando i ricavi al netto di tutte le spese sostenute, nonostante si trovi nel regime forfettario.

Si tratta però di un’interpretazione rischiosa, dal momento che:

  • l’Inps prevede la comunicazione del reddito con modello Rdc Pdc Com esteso in attesa del recepimento del reddito forfettario nell’Isee;
  • nel decreto Isee è stabilito che il reddito forfettario va determinato con le stesse modalità prescritte ai fini della dichiarazione dei redditi, quindi senza dedurre alcuna spesa, tolti i contributi previdenziali ed eventuali perdite pregresse;
  • comunicare ai fini Rdc un importo minore esporrebbe dunque il contribuente al rischio di restituire quanto indebitamente percepito ed a pesanti sanzioni.

In base a quanto osservato, la soluzione più corretta dovrebbe consistere nel dichiarare i ricavi percepiti nel periodo considerato, al netto del coefficiente di redditività e dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stesso periodo.

Si auspica comunque un intervento da parte dell’Inps che chiarisca questi importanti aspetti.

Bonus reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio

Per concludere, si segnala che:

  • a titolo di incentivo, il beneficiario di Rdc che si mette in proprio fruisce senza variazioni del Rdc per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione di occupazione, ferma restando la durata massima del sussidio, pari a 18 mesi (rinnovabili);
  • in alternativa, chi si mette in proprio può fruire di un beneficio pari a 6 mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili.