Aumento pensioni invalidità 2020: pubblicata circolare Inps, chi deve fare domanda?

La tanto attesa circolare attuativa che gli invalidi civili totali attendevano dal 20 luglio scorso é finalmente arrivata, si tratta della circolare n°107 datata 23/09/2020, che stabilisce regole e modalità per ottenere il tanto agognato aumento ‘al milione’ del proprio assegno. L’oggetto della stessa é: ” Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984,n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020“. Vediamo nello specifico quanto riportato dall’Inps al fine di sollevare ogni dubbio su beneficiari, limiti reddituali, modalità di erogazione, eventuale domanda da presentare. Riportiamo dunque di seguito i tratti specifici della circolare.

Pensioni invalidità 2020: emanata circolare attuativa 107 del 2020 , al via i pagamenti
In incipit la circolare ben esplicita quali contenuti si troveranno all’interno della stessa, il sommario cita: ” Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età”.

Poi scorrendo oltre alla premessa, che riprende le ormai note ragioni del perché si é arrivati all’aumento, si legge da quando ed a chi é concesso l’incremento: ” A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Vengono poi ripresentati nel dettaglio i requisiti anagrafici e reddituali richiesti.

Aumento pensione invalidità: requisiti anagrafici e reddituali

Requisiti anagrafici: Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni. Requisiti reddituali: Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):

  • a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
  • b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro”.

Per quanto concerne i redditi che devono essere considerati “Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”.

Pensioni invalidità 2020, necessario fare domanda?

L’aumento avverrà in automatico oppure é necessario presentare istanza? Questa é un’altra domanda che spesso i nostri lettori ci avevano fatto nel corso dei mesi, La risposta che effettivamente mai avevamo dato per evitare di essere imprecisi, giunge ora dalla circolare Inps: “Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità”.

Per quanto riguarda la decorrenza dello stesso, si legge: ” Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione. Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto”.

Sul sito LeggiOggi che affronta la medesima tematica, per quanto concerne la domanda, leggiamo un distinguo, di cui però non abbiamo certezza: “

  • gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento, se lo vedranno riconoscere d’ufficio dall’Inps, quindi in modo automatico (probabilmente dopo un controllo dell’Istituto sui dati e sulla documentazione),
  • invece chi è titolare di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984) dovrà presentare un’apposita domanda all’Inps

Ve lo riproponiamo nella speranza che si riesca a fare chiarezza su questo punto, a noi pare di aver inteso, leggendo la circolare, che la domanda va presentata a prescindere, ma cercheremo di comprendere meglio e vi aggiorneremo sulla questione nelle prossime ore, riprendiamo il sito in quanto é una fonte afffidabile. Voi dalla vostra se avete ancora perplessità o avete invece maggiori informazioni circa l’ultima specifica non esitate a contattarci nell’apposita sezione commenti del sito.

Ultimi aggiornamenti, ecco chi deve presentare domanda

Handylex.org, sito gestito dall’Unione italiana distrofia muscolare Onlus, specifica relativamente alla necessità di fare o meno domanda per ottenere l’incremento che : “Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile. Non devono presentare alcuna domanda. Mentre I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda“.

Scarica qui la circolare Inps 107 del 23 settembre 2020