Pensione invalidità e accompagnamento: aumento importi

L’indennità di accompagnamento, o accompagno, è un sussidio che spetta a chi viene riconosciuto invalido civile nella misura del 100%, cioè inabile, in quanto la sua capacità lavorativa è azzerata, nonché non autosufficiente. Che cosa significa essere invalido civile o inabile? Una persona è invalidità civile se la sua capacità lavorativa generica (o la sua capacità di svolgere le funzioni e i compiti propri dell’età, se ha meno di 18 anni o se ha compiuto l’età pensionabile, ora pari a 67 anni) è ridotta. È inabile, invece, se non ha capacità lavorativa residua.

Che cosa significa essere non autosufficiente? Una persona è non autosufficiente se non è permanentemente in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, o di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Se una persona è sia inabile che non autosufficiente e sono verificati ulteriori requisiti personali (in merito alla cittadinanza, alla residenza e all’assenza di ricoveri), può aver diritto all’indennità di accompagnamento.

Può inoltre aver diritto alla pensione d’inabilità civile, se in possesso di determinati requisiti personali e reddituali. L’accompagno, invece, non richiede di soddisfare alcun requisito di reddito, in quanto finalizzato all’assistenza dell’invalido.

Facciamo allora il punto su pensione invalidità e accompagnamento: importo di entrambi i sussidi e importo dei requisiti reddituali richiesti per la pensione d’inabilità.

Iniziamo subito col chiarire che la pensione per invalidi civili totali, o pensione d’inabilità civile, da qualcuno chiamata anche pensione d’invalidità civile, non va confusa con l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, anch’esso talvolta chiamato pensione d’invalidità civile.

L’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, difatti, spetta in presenza di un’invalidità civile riconosciuta dal 74% al 99%: prevede, è vero, lo stesso importo mensile della pensione per invalidi civili del 100%, ma la soglia di reddito per il diritto al sussidio è molto più bassa. Inoltre, la pensione d’invalidità civile, al contrario della pensione d’inabilità civile, richiede anche lo stato di disoccupazione.

Attenzione, poi, a quanto succede all’inabile con diritto alla pensione al compimento del 67° anno di età: la pensione d’inabilità civile viene convertita in assegno sociale sostitutivo, d’importo differente.

Nuovi importi per la pensione d’inabilità civile, poi, sono previsti a breve, in quanto la Corte costituzionale ha disposto l’incremento al milione per alcuni inabili civili aventi diritto alla pensione.

Per conoscere i requisiti ed il funzionamento di questi sussidi, puoi leggere qui di seguito la nostra guida alla pensione di invalidità civile e la guida alla pensione di inabilità civile.

Come si chiedono l’invalidità civile e l’accompagnamento?

Per chiedere il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’accompagno la procedura, presso il sito dell’Inps, è unica. Dapprima devi procurarti il certificato medico introduttivo dal tuo medico curante, che indicherà le tue infermità e menomazioni per l’eventuale diritto al riconoscimento dell’invalidità, di un handicap, dell’accompagnamento, della cecità o della sordità.

Devi poi inviare la richiesta di riconoscimento attraverso il servizio online dell’Inps Domanda d’invalidità, eventualmente indicando i dati socioeconomici nel modulo online AP70, per il diritto ai sussidi. Fissato dal sistema l’appuntamento con l’apposita commissione medica e riconosciuti dalla stessa invalidità e diritto all’accompagnocon apposito verbale, potrai ricevere i sussidi, sussistendo gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, oltre ai requisiti sanitari già verificati dalla commissione Asl.

La domanda si inoltra tramite il sito web dell’Inps (tramite il servizio Domanda di invalidità) oppure tramite patronato o Contact Center Inps (al numero 803.164, 06.164.164 per chi chiama da cellulare).

Ricorda che non ci può essere diritto all’indennità di accompagnamentosenza il riconoscimento dell’invalidità civile del 100%. Al contrario, l’inabile può non essere riconosciuto idoneo per ricevere l’indennità di accompagnamento, cioè gli può essere negato il riconoscimento della non autosufficienza, quindi il diritto all’accompagnamento.

A quanto ammonta la pensione d’inabilità civile?

La persona con invalidità civile totale riconosciuta ha diritto alla pensione d’inabilità civile, il cui importo mensile ammonta a 286,81 euro.

Per il diritto alla pensione, il reddito personale non deve superare 16.982,49 euro annui: non rilevano né il reddito familiare, né indicatori che possono emergere dalla dichiarazione Isee.

Il possesso di un reddito tra zero e 16.982,49 euro annui non riduce l’importo del sussidio. Attenzione, però: in base alle nuove disposizioni della Corte costituzionale, se l’inabile, di età tra i 18 e i 67 anni, ha un reddito sino al limite annuo di 8.469,63 euro, ha diritto all’incremento al milione della pensione, quindi a un importo mensile di 651,51 euro. Bisogna tuttavia attendere l’attuazione di queste nuove disposizioni.

Attenzione anche a non confondersi con la pensione d’invalidità civile, o assegno per invalidi civili parziali: questa prestazione economica ha lo stesso importo mensile, di 286,81 euro, ma non è incrementata al milione in quanto l’ulteriore agevolazione vale per i soli inabili, cioè per coloro che, trovandosi in età lavorativa, sono stati riconosciuti invalidi civili nella misura del 100%, in quanto la loro capacità lavorativa è azzerata.

A quanto ammonta l’assegno sociale sostitutivo?

Se l’inabile compie 67 anni, cioè l’età pensionabile, l’età attualmente valida per ottenere il trattamento di vecchiaia ordinario, la pensione d’inabilità civile non è più liquidata. Al suo posto, spetta l’assegno sociale sostitutivo.

L’importo dell’assegno sociale sostitutivo per il 2020 è pari a:

  • 374,48 euro per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale annuo pari a 4.868,24 euro; a determinate condizioni di reddito è possibile ottenere l’aumento del sussidio, pari a 85,35 euro mensili, che può far arrivare l’assegno sino a 459,83 euro mensili;
  • 374,48 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale pari a 16.824,46 euro all’anno; a determinate condizioni di reddito è possibile ottenere l’aumento del sussidio, pari a 85,35 euro mensili, che può far arrivare l’assegno sino a 459,83 euro mensili.

Se l’assegno sociale sostitutivo è incrementato a 459,83 euro mensili, cioè sino all’importo dell’assegno sociale ordinario, non vale però più la soglia di reddito di 16.824,46 euro all’anno, ma valgono i differenti limiti di reddito previsti per l’assegno sociale ordinario.

A quanto ammonta l’accompagnamento?

Come osservato, se l’invalido civile nella misura del 100% è anche riconosciuto non autosufficiente, ha diritto all’indennità di accompagnamento. Questa indennità è slegata da qualsiasi requisito economico, cioè spetta a prescindere dal reddito dell’invalido.

L’indennità è cumulabile con la pensione d’invalidità civile e con l’assegno sociale sostitutivo.

Al beneficiario di indennità di accompagnamento non è richiesto il rispetto di soglie di reddito massime, dato che l’indennità è finalizzata a coprire, almeno in parte, i costi sostenuti per l’assistenza dell’invalido.

L’indennità di accompagnamento, per gli invalidi civili totali, spetta nella misura fissa mensile di 520,29 euro (valore 2020), per 12 mensilità.

Attenzione: l’indennità di accompagno è sospesa se il titolare è ricoverato in un istituto di lungodegenza a carico dello Stato, per più di 30 giorni consecutivi.