A seguito della pubblicazione del DPCM 11 marzo 2020, che ha previsto la chiusura degli esercizi commerciali non essenziali, il Governo ha aggiornato la lista delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alle nuove misure introdotte. Le più significative sono riportate qui di seguito:
Nuovo Decreto
Cosa cambia rispetto ai decreti precedenti?
La novità principale del DPCM 11marzo 2020 è la chiusura, fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.) e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente previste (All. 1 DPCM 11 marzo 2020). In particolare, resteranno aperti i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e i punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i negozi di prima necessità
Sono previste nuove limitazioni o regole riguardo agli spostamenti personali?
No, il decreto non cambia nulla di quanto già previsto da quelli precedenti in merito agli
spostamenti. Valgono le norme e i chiarimenti già indicati.
Zone interessate dal decreto
Sono previste ancora zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse.
Le limitazioni che erano previste nel precedente DPCM 1° marzo 2020 (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il DPCM 9 marzo 2020, le regole sono uguali per tutti.
Spostamenti
Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare
al massimo il contatto con altre persone.
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le
“comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
lavoro
La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?
Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza oppure per il solo periodo di applicazione del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo?
Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo di applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020.
Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?
No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel
disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
Cosa viene disposto per quelle prestazioni lavorative che non rientrano tra le prestazioni essenziali e la cui natura intrinseca non consente lo svolgimento con modalità di lavoro agile, come nel caso di archivisti, commessi, autisti e ogni altro tipo di personale ausiliario, nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano esaurito le ferie maturate al 12 marzo 2020?
Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Trasporto
Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
Uffici pubblici
Gli uffici pubblici rimangono aperti?
Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
Agricoltura e pesca
Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni. La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca.