Permessi 104 richiesti dal familiare che presta assistenza

L’art. 33 della legge 104/92 prevede che la persona con disabilità grave possa essere assistita dal familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.
Hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado. La normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni.
Pertanto il familiare, con rapporto di lavoro pubblico o privatoanche a tempo determinato, ai sensi dell’art.33, comma 3 della legge 104 può usufruire dei permessi nella misura di tre giorni mensili anche frazionabili in oreindipendentemente dall’orario di lavoro.

Le disposizioni per i genitori 
La legge 183/2010 che modifica e novella la disciplina in materia di permessi, introduce e chiarisce alcuni aspetti poi ripresi da inps e funzione pubblica. La circolare inps n. 32/2012 e la circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012.
Inoltre l’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto un elemento di ulteriore flessibilità: ha precisato che il diritto ai tre giorni di permesso “è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.”
Successive ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto legislativo n. 80/2015,  ed in particolare, l’art. 8  modificando l’art. 33 del Decreto Legislativo 151 del 2001, amplia la possibilità di usufruire del prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di età del bambino mentre (precedentemente era possibile fino agli otto anni). Per le modifiche apportate dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 80/2015 all’art. 36 del Decreto legislativo 151 /2001 in caso di affidamento o adozione il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, qualsiasi sia l’età del bambino, entro  12  anni (e non più 8 anni) dall’ingresso del minore in  famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età.

In base all’attuale disposto normativo:
i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensili (art. 33 comma 3 L. 104/92), ovvero dei permessi orari giornalieri (art.33 comma 2 L. 104/92), ovvero del prolungamento del congedo parentale;

  • i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino ai dodici anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso (art. 33 – comma 3 L.104/92), ovvero del prolungamento del congedo parentale;
  • i genitori, anche adottivi, con figli oltre i dodici anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile (art. 33 comma 3 L.104/92).

Si ricorda invece che i permessi in oggetto NON SPETTANO

  • ai lavoratori a domicilio (Circ. INPS 80/95, punto 4);
  • agli addetti ai lavoro domestici e familiari (Circ. INPS 80/95, punto 4);
  • ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari Circ. INPS 133 /2000 punto 3.3;
  • ai lavoratori autonomi
  • ai lavoratori parasubordinati

Altro aspetto fondamentale è il ruolo del referente unico, figura introdotta dalla recente innovazione normativa, che è colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
Deroghe sono previste per il genitore, anche in questo caso, si rimanda alla scheda generale sull’argomento “referente unico”.

Condizione essenziale per poter richiedere i permessi 104 è che al familiare da assistere:

  • sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992)
  • la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi .
La contribuzione figurativa, prevista per dall’art. 19 della L. 53/2000, non trova applicazione per i dipendenti pubblici, per i quali la retribuzione di tali permessi giornalieri prevede anche la copertura contributiva.
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COME ERA IN PRECEDENZA
I permessi 104/92 hanno iniziato ad essere coperti da contribuzione figurativa con l’approvazione della Legge 53 dell’8 marzo 2000.
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Si ricorda che, i giorni di permessi non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.

Le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, INPS n. 32 del 6 marzo 2012, INPDAP n.1 del 14 febbraio 2011 e Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, chiariscono quanto previsto dall’art. 24 della Legge 183 del 4/11/2010, che ha modificato la disciplina dei permessi per l’assistenza di persone gravemente disabili prevista dall’art. 33 della legge n. 104/92, dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e dall’art. 20 della legge 53/2000.
L’estensione del diritto a parenti ed affini entro il terzo grado è prevista solo nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado sussiste anche quando uno solo dei soggetti (genitore o coniuge) si trovi nelle condizioni sopra elencate come si può evincere dalla letterale formulazione della norma che recita “qualora i genitori o il coniuge”.
L’interpello n. 19/2014 ribadisce che al fine di consentire la fruizione dei permessiai parenti o affini entro il terzo grado, debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma, a prescindere dalla presenza in ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.

Patologie invalidanti
Per l’individuazione delle patologie invalidanti si fa riferimento al Decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che regolamenta la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari.
Si tratta nello specifico di:

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Come espresso nella Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 la sussistenza delle patologie invalidati dovrà risultare da idonea documentazione medica che dovrà essere acquisita e valutata dall’ufficio di appartenenza del richiedente.

Mancanti
L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
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COME ERA IN PRECEDENZA
Precedentemente all’entrata in vigore della Legge 183/2010, i permessi 104/92 per prestare assistenza potevano essere richiesti dal familiare fino al terzo grado di parentela.
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Eliminati i requisiti di convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza
Il nuovo dettato normativo (Legge 183/2010) interviene sull’ articolo 20, comma 1, della legge 53/2000, eliminando le parole da “nonché” a “non convivente” e prevede conseguentemente il venir meno dei requisiti della “continuità” e dell'”esclusività” quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.
Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall’art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la “continuità” e l’ “esclusività” dell’assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92. Analogamente, la legge ha abrogato l’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio disabile in situazione di gravità maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l’assistenza fosse continuativa ed esclusiva.
Gli uffici, pertanto non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all’adeguatezza dell’assistenza al disabile, prima richieste.

Pertanto, la presenza di familiari conviventi e non conviventi che possono prestare assistenza non impedisce ad altro familiare lavoratore di usufruire dei permessi.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il soggetto che intendesse fare richiesta dei permessi, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti legittimati a prestare assistenza.
Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.

Normativa di riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
  • Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (pubblicata in G.U. del 13 marzo 2000, n. 63);
  • Decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari” (Pubblicato in G.U. 11 ottobre 2000, n. 238);
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” (pubblicato in G.U. 26 aprile 2001, n. 96 – Supplemento Ordinario n. 93);
  • Legge 4 novembre 2010 , n. 183 – “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.243 alla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262);
  • Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155 – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito – Coordinamento Generale Medico legale – “Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”;
  • Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24”;
  • Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 – “Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 – “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”;
  • Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”;
  • Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32 – “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità;
  • Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 giugno 2014 n. 19/2014 – Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33, L. n. 104/92, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010 – diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità – parenti o affini entro il terzo grado.