Un mese fa hai riportato ferite gravi in seguito ad un incidente sul lavoro, tali per cui non hai più piena capacità lavorativa? Hai subito un intervento difficile e non riesci più a svolgere le tue mansioni professionali come prima? Non avere paura, puoi sicuramente richiedere l’assegno ordinario di invalidità.
In questa guida completa sull’assegno ordinario di invalidità ti spiego come funziona, quali sono i requisiti per ottenerlo, come fare richiesta e quali documenti servono, qual è l’importo dell’assegno, cos’è la trattenuta giornaliera, come fare ricorso, quando avviene la trasformazione in pensione di vecchiaia e come richiedere il rinnovo.
Cos’é e come funziona
L’assegno ordinario di invalidità é un aiuto economico che paga ogni mese l’INPS alle persone disabili e cui, a causa di questa disabilità, sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore a un terzo. Per ottenere l’assegno quindi, non basta essere invalidi, ma occorre che l’invalidità sia tale da ridurre sensibilmente la capacità lavorativa.
E’ necessario fare una precisazione: l’assegno ordinario di invalidità é diverso dall’assegno di invalidità civile.
Entrambi sono aiuti economici erogati dall’INPS ma, il primo viene concesso agli invalidi che hanno almeno cinque anni di contributi ed ha un’invalidità parziale, il secondo invece viene concesso anche a chi é senza contributi ma ha un’invalidità totale. Inoltre, le prestazioni sono disciplinate da due diverse normative:
- La legge 222/1984 per l’assegno ordinario di invalidità;
- L’articolo 13 della legge 118/1971 per l’assegno di invalidità civile.
A chi spetta
Hai diritto all’assegno ordinario di invalidità se possiedi i seguenti requisiti:
- Apposita certificazione medica attesta che, a causa di infermità fisiche o mentali, la tua capacità lavorativa é inferiore a un terzo;
- Anzianità contributiva INPS di almeno cinque anni, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda;
Esempio
In tutto hai 10 anni di contributi. Negli ultimi cinque anni però, hai solo 2 anni di contributi: non hai diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Esempio
In tutto hai sei anni di contributi. Negli ultimi cinque anni hai due anni di contributi: non hai diritto all’assegno.
Esempio
In tutto hai cinque anni di contributi. Negli ultimi cinque anni hai tre anni di contributi: hai diritto all’assegno.
Limiti di reddito
Se ti viene riconosciuto il diritto a percepire l’assegno, puoi comunque continuare a lavorare (oppure cercare lavoro per il futuro): l’assegno infatti é compatibile con l’attività lavorativa.
Se però il reddito derivante dal lavoro supera determinati importi (oltre i 26.000 euro annui), percepirai un assegno di invalidità ridotto del 25% e fino a un massimo del 50% in caso di redditi ancora più alti.
Contributi figurativi
L’assegno ordinario di invalidità dura tre anni e può essere rinnovato, fermo restando i requisiti di cui sopra. Se durante questi tre anni non lavori, però, é chiaro che non raggiungi il requisito contributivo (tre anni di contributi nei cinque precedenti).
L’INPS ti riconosce quindi, automaticamente, dei contributi “figurativi”, ossia quegli ultimi tre anni in cui hai percepito l’assegno vengono considerati comunque di contribuzione. Ciò significa che, fermo restando al presenza dell’invalidità parziale, puoi comunque chiedere il rinnovo dell’assegno.
Richiesta
Puoi presentare domanda per ottenere l’assegno di invalidità:
- Online sul sito INPS (devi possedere il PIN);
- Tramite Caf o patronati, che compileranno la domanda online;
- Tramite il servizio personalizzato che viene erogato dallo Studio Legale Lauricella;
- Telefonando il servizio INPS al numero 803 164 (attivo da telefono fisso) oppure 06 164 164 (attivo da rete mobile).
Alla domanda deve essere allegato il tuo documento di riconoscimento e il modulo SS3 di certificazione medica.
Modulo SS3
Scarica subito il modello fac simile compilabile PDF del modulo SS3 di certificazione.
Importo
L’INPS calcolala l’importo del tuo assegno sulla base dei contributi che risultano versati a tuo nome e, nello specifico:
- Con il sistema contributivo se hai iniziato a lavorare dal 1996
- Con il sistema misto (retributivo e contributivo) se hai iniziato a lavorare prima del 1996.
Non c’è quindi un minimo importo dell’assegno, tutto dipende dai tuoi contributi: in base ad essi viene calcolato l’importo dell’assegno spettante.
Tuttavia, se in base al calcolo stabilito dall’INPS hai diritto a un assegno inferiore a 502 euro al mese, puoi ottenere l’”integrazione” al minimo per raggiungere tale cifra. L’importo massimo dell’integrazione é pari a 448 euro mensili (art.1 co. 3 L. 222/1984).
Esempio
L’INPS calcola che in base ai tuoi contributi hai diritto a un assegno pari a 200 euro al mese. Ti viene quindi riconosciuta un’integrazione pari a 302 euro per raggiungere i 502 euro.
Attenzione
Se il tuo assegno viene calcolato integralmente con il sistema contributivo, non hai diritto all’integrazione, In pratica quindi, se il tuo primo lavoro é successivo al 31 dicembre 1995, anche se il tuo assegno risulta inferiore al minimo, non hai diritto all’integrazione.
Trattenuta giornaliera
L’assegno ordinario di invalidità é compatibile con l’attività lavorativa. Per cui puoi chiederlo anche se stai lavorando, così come puoi accettare un lavoro senza per questo perdere il diritto all’assegno.
Tuttavia, se il reddito da lavoro supera 4 volte l’importo minimo, quindi all’incirca i 26.000 euro annui, l’INPS riduce assegno del 25%, fino a un massimo del 50% per redditi ancora più alti.
Se dopo questo taglio il tuo assegno é ancora superiore al minimo (ossia superiore a 502 euro) e hai un numero di anni di contributi inferiore a 40, l’INPS applica una seconda trattenuta pari al:
- 50% sulla parte che supera i 502 euro se sei lavoratore dipendente;
- 30% sulla parte che supera i 502 euro se sei lavoratore autonomo.
Attenzione
Se hai almeno 40 anni di contributi, in nessun caso subisci questa seconda decurtazione.
Ricorso per reiezione
Una domanda può essere rigettata:
- Per motivi sanitari (ossia l’INPS non riconosce l’infermità o comunque la percentuale sufficiente a ottenere la prestazione);
- Per motivi amministrativi (in caso di erronea o incompleta documentazione).
Se la tua domanda viene rigettata, puoi fare ricorso presso il Comitato Provinciale INPS, tramite il sito online INPS accedendo alla sezione “Servizi Online”. In alternativa, per la compilazione e presentazione del ricorso puoi farti aiutare da patronati e CAF locali o dallo Studio Legale Lauricella che ti seguirà step by step.
Per presentare ricorso hai tempo fino a:
- 90 giorni a partire dal momento in cui ricevi la comunicazione di rigetto della domanda;
- 120 giorni a partire dal giorno in cui hai inviato la domanda se non hai ricevuto alcuna risposta (artt. 46 e 47, Legge 88/89).
Il Comitato Provinciale INPS esamina il tuo ricorso e te ne comunica l’esito entro 90 giorni. Se rigetta nuovamente, ma tu non intendi demordere, devi avviare una causa in Tribunale. In tal caso il giudice nomina un medico legale che, dopo averti visitato il richiedente e consultato la documentazione medica in tuo possesso, redige una propria relazione, che attesterà o meno la percentuale di invalidità.
Se la relazione é favorevole, l’INPS provvede a pagarti l’assegno entro 120 giorni. Durante la contestazione é opportuna l’assistenza di un legale di fiducia.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Non percepirai l’assegno di invalidità per sempre. Una volta raggiunta l’età pensionabile infatti, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia (circolare INPS 91 del 15 maggio 2002) purché:
- Cessi l’eventuale attività lavorativa da dipendente;
- Maturi il requisito contributivo, ossia tu abbia almeno 20 anni di contributi.
La trasformazione opera d’ufficio, in maniera automatica: non devi presentare un’apposita domanda.
Rinnovo
Hai diritto all’assegno ordinario per tre anni. Prima della scadenza puoi chiedere all’INPS il rinnovo. Se hai rinnovato l’assegno per almeno tre volte consecutive, dalle successive non devi più rinnovarlo: la conferma é automatica.
Puoi chiedere il rinnovo solo in via telematica (messaggio INPS n. 3384/2014), quindi tramite:
- Il sito INPS;
- Il call center INPS, al numero 803 164 (attivo da telefono fisso) oppure 06 164 164 (attivo da rete mobile);
- CAF e patronati;
- Studio Legale Lauricella.