Permessi 104/92 docenti: beneficiari, gravità disabile, fruizione dei 3 giorni

I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18.

La previsione del summenzionato articolo discende dalla legge n. 104/92, come modificata dalla legge n. 53/2000, dal D.lgs n. 151/2001, dalla legge n. 183/2010 e dal D.lgs. n. 119/2011.

Vediamo in questa scheda a chi spettano i giorni di permesso, a quali condizioni e la fruizione degli stessi.

Persona da assistere

I tre giorni di permesso spettano per i familiari disabili gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come deve risultare dal verbale della Commissione medica.

I tre giorni spettano anche per i familiari:

  • affetti da sindrome di down (articolo 93, comma 3, della legge 289/2002)
  • grandi invalidi di guerra (articolo 38, comma 5, della legge 448/199)

Persona che assiste

Dei tre giorni di permesso possono beneficiare il coniuge e i parenti e gli affini, entro il secondo grado, del disabile in situazione di gravità.

Nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, i giorni di permesso spettano anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

Referente unico

I giorni di permesso possono essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore.

Il lavoratore parente o affine entro il secondo grado non deve presentare alcuna documentazione attestante l’impossibilità di altri familiari ad assistere il disabile.

Il lavoratore parente o affine entro il terzo grado deve, invece, dichiarare soltanto che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Fruizione dei 3 giorni

I giorni di permesso previsti:

  • sono tre al mese;
  • sono fruiti esclusivamente a giorni;
  • sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti;
  • sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08);
  • sono coperti da contribuzione previdenziale;
  • sono utili a tutti gli effetti;
  • non riducono le ferie;
  • non riducono la tredicesima.

Si evidenzia che:

  • in caso di fruizione parziale dei giorni di permesso (ad esempio, 2 giorni nel mese di riferimento invece che 3), non è previsto alcun diritto al godimento del residuo nel mese successivo;
  • non è previsto alcune recupero dei giorni fruiti;
  • la programmazione mensile dei giorni in cui assistere il disabile, per i docenti, non è disciplinata da alcuna norma e si rimanda alla circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010 e all’Interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (evidenziamo che, in caso di urgenza, la comunicazione del permesso può essere effettuata 24 ore prima o comunque prima dell’inizio delle lezioni del giorni di riferimento).