Legge 104: agevolazioni per canone Rai, si è esenti?

Con la legge 104 si ha diritto all’esenzione del Canone Rai? Più volte ci è stata posta questa domanda, abbiamo redatto quest’articolo in cui esamineremo sei i disabili possono fare richiesta dell’esenzione.

Canone RAI esenzione per disabili con legge 104

Più di 10 anni fa il canone Rai era esente per invalidi e disabili, questa esenzione è stata cancellata.

E’ bene chiarire che quello che viene generalmente definito canone RAI quale abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico non è un vero e proprio “canone” o una “quota di abbonamento a un servizio”, bensì è un tributo dovuto per la semplice detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Il canone RAI è dovuto da chi detiene l’apparecchio televisivo in ambito familiare.

Il servizio abbonamenti RAI nonché l’Agenzia dell’Entrate, hanno chiarito che non sono previste esenzioni inerente il canone RAI per le persone con disabilità, precisando che: “la legge non prevede, a favore delle persone disabili, ipotesi di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, infatti dal 01/01/74 tale esenzione e’ stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601”.

Chi è esonerato?

Sono esonerati dal canone RAI i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, il limite di reddito è passato da 6.713,98 a 8.000 (si fa riferimentoai redditi dichiarati all’anno precedente).

Sono inclusi nei redditi gli interessi maturati su depositi bancari, postali e titoli di stato, così come i redditi esenti da Irpef e il reddito dell’abitazione principale e le relative pertinenze.

Attenzione, la soglia riguarda la somma dei redditi del contribuente over 75 e del coniuge convivente. Inoltre, non possono esserci altri soggetti conviventi titolari di reddito diversi dal coniuge appunto.

Si ricorda che l’esenzione del canone Rai over 75 enni, può essere richiesta solo per la TV nell’abitazione di residenza.

Rimborso per canone versato

Coloro che, in presenza dei requisiti previsti, hanno pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 possono chiederne il rimborso tramite il modello disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone TV possono:

  • essere spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.