Contributi figurativi per invalidi: come ottenere i 2 mesi di maggiorazione annuali?

Hanno diritto ad una maggiorazione contributiva (ai sensi dell’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388) tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% , (vale a dire 75%),  e facciano parte delle seguenti categorie:

  • lavoratori invalidi civili con invalidità riconosciuta superiore al 74%
  • lavoratori sordi civili 
  • lavoratori invalidi di guerra e civili di guerra
  • invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie)
  • invalidi del lavoro con invalidità, superiore al 74%,  accertata e riconosciuta dall’INAIL

Nota
Per i lavoratori invalidi il diritto ai contributi figurativi è concesso con un’invalidità superiore 74%, vale a dire 75%. Infatti, quando la normativa parla di “superiore a …” deve intendersi il grado immediatamente successivo, in questo caso il 75%. Diversamente, perché il beneficio parta dalla percentuale indicata deve essere specificato: “pari o superiore a …”  oppure  “non inferiore a …”.

Natura del beneficio
Il beneficio consiste in due mesi di contribuzione figurativa – ai fini del diritto e della misura della pensione – per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all’anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.

La maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto a pensione. Per quanto riguarda la misura la stessa è utile soltanto nel calcolo delle quote di pensione con il sistema retributivo, mentre non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva oppure della pensione da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo.

La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità superiore al 74% ).

Periodi riconosciuti
Sebbene la normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2002, il beneficio si calcola dal momento in cui si è iniziata l’attività lavorativa in concomitanza con il requisito sanitario (Circolare INPS n. 29/2002 e Circolare INPS n. 92/2002).

Per esempio: nel caso una persona abbia iniziato a lavorare nel 1985 con un’invalidità superiore al 74% la maggiorazione decorre da quella data e per i soli periodi in cui si è svolta attività lavorativa.

Per quanto riguarda i periodi da calcolarefacciamo un altro esempio: nel caso l’invalidità sia subentrata dopo l’inizio del rapporto di lavoro si avrà diritto solo a partire dalla data in cui è stata riconosciuta l’invalidità; oppure, anche se si è in possesso del grado d’invalidità richiesto, se per un certo periodo non si è svolta attività lavorativa, quel periodo non potrà essere conteggiato nel calcolo.
Infatti, i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto, non legato ad attività lavorativa, non danno titolo al riconoscimento.

L’ anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:

•        di 2 mesi per ogni anno di attività prestata a partire del riconoscimento dell’invalidità;
•        di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’ anno.

Quindi, per i periodi inferiori all’anno la maggiorazione dovrà essere calcolata in misura proporzionale, aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto (Circolare Inps n.29/2002).

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

In caso di ricongiunzione (Legge n. 29/1979, Legge n. 322/58, e similari) il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.

Invalidi civili – Vecchie percentuali
L’art. 13 della Legge 118/71 aveva fissato nella misura di due terzi la percentuale minima di riduzione della capacità lavorativa per il diritto all’assegno mensile di assistenza.

L’art. 9 del Decreto Legislativo 509/88, ha elevato il limite previsto, per l’erogazione dell’assegno mensile, da 67% (pari a due terzi) a 74% facendo, però, salvi i diritti acquisiti da parte di coloro che già godevano di questo beneficio economico.
Gli invalidi civili che per effetto del citato decreto hanno ottenuto l’innalzamento della percentuale dai due terzi al 74%, non hanno diritto al beneficio di contribuzione figurativa, a meno che successivamente abbiano effettuato un ulteriore accertamento e siano in possesso di un verbale dove risulti la percentuale richiesta (invalidità superiore al 74%).

Esclusioni 
L’INPS precisa che sono esclusi da questo beneficio i titolari di assegno ordinario di invalidità; questo non significa, però, che chi è titolare di assegno ordinario non abbia diritto alla maggiorazione contributiva, bensì che la sola titolarità di questa prestazione ( cioè, in assenza di un riconoscimento di invalidità civile con la percentuale richiesta) non dà la possibilità di usufruirne dal momento che l’INPS non esprime una valutazione in termini di percentuale.

La domanda
L’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione della domanda da parte degli interessati, al momento della richiesta di liquidazione della pensione o del supplemento di pensione, corredata dall’apposita documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste:

Allegati:

  • gli invalidi civili e sordi civili devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche ASL
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio devono presentare copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie elencate nel DPR n. 834 del 1981
  • gli invalidi del lavoro devono presentare i documenti rilasciati dall’INAIL

 
Dipendenti ex INPDAP
Per i soli iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP la domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata, in continuità di attività lavorativa, al datore di lavoro.