Pensione: la rivalutazione dei contributi nel 2019

La rivalutazione dei contributi accantonati presso l’Inps cresce. Infatti, il ministero del Lavoro ha comunicato ufficialmente il tasso di capitalizzazione, cioè il valore da utilizzare per rivalutare i contributi relativi alle pensioni che avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Il tasso di capitalizzazione corrisponde all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni.

Il tasso ufficiale indicato dall’Istat, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2017, è pari a 1,013478: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2019 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2017 dell’1,3478%.

I lavoratori che si pensionano nel 2019 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2018, cioè nell’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione.

La rivalutazione per chi si pensiona nel 2019, pari all’1,3478%, pur rappresentando un miglioramento è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sul calcolo contributivo della pensione: rivalutazione dei contributi 2019, come funziona, come devono essere rivalutati ogni anno i versamenti, come si arriva all’assegno mensile dell’Inps.

Quando si applica il calcolo contributivo?

Il calcolo contributivo, un sistema di calcolo della pensione che si basa sui contributi accreditati e sull’età pensionabile, si applica:

  • dal 2012, per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • dal 1996, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Il calcolo della pensione è interamente contributivo per chi non possiede contributi accreditati precedentemente al 1996, o per chi si avvale della totalizzazione, dell’opzione contributiva, dell’opzione donna o del computo nella gestione separata.

Il calcolo contributivo della pensione

Il calcolo contributivo non si basa sugli ultimi stipendi o retribuzioni percepite come il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Il calcolo contributivo si divide in due quote:

  • la quota A, sino al 31 dicembre 1995 (valida solo per chi ha optato per il calcolo interamente contributivo, oppure per il computo o per la totalizzazione);
  • la quota B, dal 1° gennaio 1996 in poi.

La quota B contributiva: il calcolo

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla Quota B, bisogna:

  • accantonare, per ogni anno, il 33% della retribuzione lorda corrisposta dal 1996 (il 33% è l’aliquota valida per la generalità dei lavoratori dipendenti), oppure l’aliquota contributiva prevista dall’Inps per le altre categorie di lavoratori;
  • rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base al tasso di capitalizzazione, che corrisponde alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, cioè all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
  • sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
  • moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così la quota B di pensione.

Come si calcola la quota A contributiva

Per determinare la quota A della pensione, in caso di opzione per il sistema contributivo, computo, opzione donna o totalizzazione, il procedimento è più complicato.

Il complesso meccanismo dovrebbe risultare più semplice spiegato in questo modo:

  • si prendono le 10 retribuzioni annue precedenti il 1996 (o le retribuzioni 1993-1995 per i dipendenti pubblici);
  • si applica l’aliquota contributiva pensionistica riferita all’epoca del versamento (quella del 1995, ad esempio, era pari al 27,12% per la generalità dei dipendenti);
  • si rivalutano i contributi così ottenuti, sulla base della media quinquennale del Pil nominale (tasso di capitalizzazione);
  • si ricava una media annua di contribuzione (capitalizzata) dividendo il totale della somma complessivamente accantonata per 10 (o per 3, per i dipendenti pubblici);
  • si moltiplica il risultato ottenuto per il numero complessivo degli anni di anzianità, valutati però ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei 10 (o 3) anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione;
  • si ottiene, così, il montante contributivo della quota A, che deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione per trasformarsi in quota A di pensione.

Si possono, in alternativa, sommare i due montanti contributivi, della Quota A e della Quota B, per giungere al montante contributivo totale, che viene poi trasformato in rendita dal coefficiente di trasformazione, che varia in base all’età pensionabile.

Il procedimento può cambiare a seconda della particolare gestione previdenziale in cui si possiedono i contributi: ad esempio, risulta differente per i dipendenti pubblici.

Quali sono i coefficienti di trasformazione
Più è basso il coefficiente di trasformazione, più si abbassa la pensione. L’innalzamento dell’età pensionabile determina l’aumento dei coefficienti di trasformazione, che aumentano con l’età: ecco allora perché, in concomitanza con l’aumento dell’età pensionabile, sono sempre diminuiti i coefficienti.
Come si calcola il coefficiente di trasformazione?

Quando l’età, alla data del pensionamento, non corrisponde ad un anno esatto (ad esempio, 57 anni e 7 mesi), devono essere aggiunte al coefficiente le relative frazioni di anno.
Ad esempio, per calcolare il coefficiente di trasformazione di un lavoratore con decorrenza della pensione a 58 anni e 8 mesi di età, dovremmo svolgere le seguenti operazioni:

  • 4,414 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 59 anni dal 2018) – 4,304 (coefficiente vigente per chi si pensiona a 58 anni)= 0,11.
  • dobbiamo poi dividere il risultato per 12 mesi, ottenendo 0,0091666 circa. Moltiplicheremo il nuovo risultato per 8 mesi, ed otterremo 0,073, arrotondando;
  • a questo punto, dobbiamo sommare questa cifra al coefficiente per chi si pensiona a 58 anni, arrivando così al coefficiente corretto per chi si pensiona a 58 anni ed 8 mesi, cioè 4,377;
  • per trasformare il montante contributivo in pensione, come già osservato, dobbiamo applicare questo coefficiente, come percentuale, al montante rivalutato: dividendo il risultato per 13, si arriva alla pensione mensile.

È chiaro che, più basso è il coefficiente, più esigua risulterà la pensione: dalla tabella, si osserva che i coefficienti di trasformazione del 2019 sono notevolmente ridotti, rispetto a quelli del 2018, con corrispondenti riduzioni dell’assegno, e disparità di trattamento anche elevate da un anno all’altro.

Le differenze sono tanto più alte quanto più si eleva l’età pensionabile; l’assegno, poi, risulterà tanto più ridotto, rispetto all’ipotetico assegno a cui si avrebbe diritto con i vecchi coefficienti, quanto più è alto il montante contributivo su cui applicare il coefficiente di trasformazione.

Per chi può scegliere, meglio allora collocare la decorrenza della pensione prima che scattino gli adeguamenti, per evitare di risultare penalizzati pur avendo lavorato periodi in più.