Presupposto per la validità di un avviso di accertamento è la sottoscrizione di chi lo ha emesso.
La Cassazione con sentenza n.30560 del 2017 ha chiarito che: “la nullità di un atto dipende dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario dell’atto”.
Senza dubbio, di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate è nullo se firmato con una sigla illeggibile che non permette al destinatario dell’atto di identificarne il sottoscrittore.
Per quanto, invece, riguarda la cartella di pagamento non è configurabile la nullità qualora manchi la sottoscrizione del funzionario competente, se gli altri elementi formali consentano in modo assolutamente chiaro di riferire l’atto all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.