Nuove istruzioni INPS per isopensione e assegni straordinari dei lavoratori senza contributi prima del 1996. Decisivo il controllo dell’importo soglia.

Isopensione ed esodo: nuove possibilità anche per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 1995

Un lavoratore che ha iniziato a versare contributi soltanto dal 1° gennaio 1996 può essere accompagnato alla pensione attraverso un percorso di esodo aziendale?

La risposta dell’INPS è positiva, ma a determinate condizioni.

Con la Circolare n. 104 del 29 settembre 2026, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto ha fornito nuove istruzioni per l’accesso all’isopensione e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà da parte dei cosiddetti “contributivi puri”, cioè dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Chi sono i lavoratori contributivi puri

Sono generalmente definiti “contributivi puri” i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Per questi assicurati il trattamento pensionistico viene determinato secondo il sistema contributivo e l’accesso ad alcuni canali pensionistici è subordinato non soltanto al raggiungimento di una determinata età e anzianità contributiva, ma anche al raggiungimento di un importo minimo della pensione.

Proprio questo requisito aveva reso particolarmente complessa l’applicazione delle prestazioni di esodo.

Cosa sono isopensione e assegno straordinario

L’isopensione e gli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà consentono, in presenza delle condizioni previste dalla legge e degli specifici accordi aziendali, di accompagnare il lavoratore verso la pensione.

Durante il periodo di esodo il lavoratore cessa il rapporto di lavoro e riceve una prestazione economica che opera come ponte fino alla maturazione del trattamento pensionistico.

Il costo dell’operazione e della contribuzione correlata è sostenuto secondo la disciplina applicabile al relativo strumento di esodo.

La novità: l’esodo può condurre anche alla pensione contributiva

L’INPS chiarisce che i percorsi di accompagnamento possono riguardare anche i lavoratori assoggettati integralmente al sistema contributivo.

L’esodo può essere finalizzato, ricorrendone i presupposti, alla pensione di vecchiaia oppure alla pensione anticipata contributiva.

Nella disciplina attuale, questa seconda prestazione richiede anche un requisito economico relativo all’importo della pensione, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi.

Il vero nodo è l’importo soglia

Per i lavoratori contributivi puri non è sufficiente verificare quanti anni manchino alla pensione.

Occorre verificare anche se l’importo del trattamento raggiunga la soglia richiesta dalla normativa.

L’INPS ha stabilito che, nell’ambito dell’esodo, la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l’assegno sociale vigente al momento dell’accesso alla prestazione di accompagnamento.

Questa verifica deve quindi essere effettuata prima della cessazione del rapporto.

Pensione di vecchiaia

Quando il percorso è finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva, occorre verificare la soglia prevista dalla disciplina vigente per questa prestazione.

Per il 2026 il requisito ordinario è rappresentato, salvo i diversi canali previsti dalla legge, da 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione, unitamente al requisito economico previsto per gli assicurati integralmente contributivi.

Pensione anticipata contributiva

La questione diventa ancora più delicata quando l’esodo è finalizzato alla pensione anticipata contributiva.

Nella disciplina vigente nel 2026, il canale ordinario prevede 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, oltre a una soglia minima dell’importo pensionistico.

Per la generalità dei lavoratori la soglia è collegata a un multiplo dell’assegno sociale; sono previste soglie ridotte per le lavoratrici madri secondo il numero dei figli.

I requisiti devono comunque essere verificati in relazione alla data futura di effettivo pensionamento, tenendo conto degli eventuali adeguamenti normativi o alla speranza di vita.

Perché la verifica preventiva è decisiva

Il punto più importante della nuova disciplina è che il lavoratore non dovrebbe sottoscrivere un accordo di uscita limitandosi a verificare la propria età e il numero dei contributi.

Occorre effettuare una simulazione previdenziale completa.

Bisogna ricostruire:

  • montante contributivo già maturato;
  • contribuzione che verrà accreditata durante l’esodo;
  • prima data pensionistica utile;
  • canale pensionistico concretamente accessibile;
  • importo soglia richiesto;
  • eventuali periodi contributivi mancanti o errati.

Un errore nella simulazione potrebbe creare un intervallo tra la cessazione dell’assegno di esodo e l’effettivo diritto alla pensione.

L’importo dell’assegno di esodo non coincide necessariamente con la futura pensione

Questo aspetto deve essere compreso con chiarezza.

La prestazione di accompagnamento è costruita per condurre il lavoratore al trattamento pensionistico, ma le regole utilizzate per verificare la sussistenza del requisito economico devono essere applicate secondo i criteri fissati dall’INPS.

Per questo motivo la semplice lettura dell’importo teorico di pensione disponibile su un simulatore non è sempre sufficiente.

Occorre verificare quale importo debba essere preso in considerazione ai fini della specifica procedura di esodo.

Cosa deve controllare il lavoratore prima di firmare

Prima di accettare una proposta aziendale di uscita anticipata è opportuno verificare almeno tre elementi.

1. La posizione contributiva

L’estratto conto deve essere controllato analiticamente per individuare periodi mancanti, sovrapposizioni o accrediti non corretti.

2. La prima data utile di pensionamento

Non è sufficiente sapere genericamente di essere “a pochi anni dalla pensione”.

Occorre individuare il primo trattamento pensionistico effettivamente conseguibile e la sua decorrenza.

3. L’importo soglia

Per il lavoratore integralmente contributivo il rispetto dell’importo minimo può diventare il fattore decisivo.

Una posizione contributiva sufficiente sotto il profilo temporale potrebbe infatti non risultare sufficiente sotto il profilo economico.

Un accordo di esodo deve essere valutato anche individualmente

L’accordo collettivo o aziendale disciplina il percorso generale.

La posizione previdenziale del singolo lavoratore, però, può essere molto diversa da quella dei colleghi.

Carriere discontinue, periodi all’estero, contribuzione in più gestioni, part-time, riscatti e contribuzione figurativa possono modificare sensibilmente la data e l’importo della futura pensione.

Per questo una verifica individuale prima della cessazione del rapporto può prevenire problemi difficili da correggere successivamente.

Come può assistere lo Studio Legale Lauricella

Lo Studio Legale Lauricella presta assistenza in materia previdenziale nella verifica delle posizioni contributive, nei procedimenti pensionistici e nella valutazione degli effetti previdenziali degli accordi di uscita dal lavoro.

Se l’azienda ti ha proposto un’isopensione o un assegno straordinario e hai iniziato a versare contributi dopo il 1995, è opportuno verificare non soltanto quando maturerai l’età e l’anzianità contributiva richieste, ma anche se risulta soddisfatto l’importo soglia necessario per il trattamento pensionistico programmato.

Avvertenza informativa

Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative ed è aggiornato al 5 ottobre 2026. L’accesso all’isopensione e agli assegni straordinari dipende dalla normativa applicabile, dalla tipologia di fondo, dall’accordo aziendale e dalla posizione previdenziale individuale. I requisiti pensionistici futuri possono inoltre essere soggetti ad adeguamenti legislativi. Il contenuto non sostituisce una consulenza previdenziale personalizzata.

Fonti verificate: INPS, Circolare n. 104 del 29 settembre 2026; INPS, comunicazione “Accompagnamento alla pensione: le istruzioni” del 30 settembre 2026.