Cassazione n. 24402/2026: anche l’incapacità di compiere autonomamente un singolo atto quotidiano, quando essenziale per la vita e la salute, può assumere rilievo ai fini dell’accompagnamento. Per i bambini diabetici occorre valutare concretamente la capacità di gestire glicemia, dispositivi e terapia insulinica.
Un bambino affetto da diabete può avere diritto all’indennità di accompagnamento INPS anche quando riesce a camminare, giocare, frequentare la scuola e compiere autonomamente molte delle normali attività proprie della sua età?
La risposta non può dipendere soltanto da questa apparente autonomia.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Sezione IV Lavoro, con l’ordinanza n. 24402 del 3 agosto 2026, intervenuta sul caso di un minore affetto da diabete che necessitava dell’assistenza dei genitori per il controllo della glicemia, la gestione degli apparecchi e la somministrazione quotidiana dell’insulina.
La pronuncia è particolarmente significativa perché affronta due questioni di grande rilevanza nelle controversie previdenziali:
quando la necessità di assistenza per un singolo atto essenziale può integrare il requisito sanitario dell’accompagnamento e come devono essere valutate le contestazioni alla CTU nel giudizio successivo all’ATP ex art. 445-bis c.p.c.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda trae origine da un procedimento promosso dai genitori di un minore per ottenere l’accertamento del requisito sanitario necessario all’indennità di accompagnamento.
Dopo l’accertamento tecnico preventivo, la controversia era proseguita davanti al Tribunale di Cosenza.
Il Tribunale non aveva disposto una nuova consulenza tecnica e aveva rigettato la domanda, ritenendo sostanzialmente generiche le contestazioni formulate contro le conclusioni del consulente e sottolineando l’assenza di nuova documentazione medica rispetto a quella già esaminata durante l’ATP.
I genitori hanno quindi proposto ricorso per Cassazione.
Il punto centrale della contestazione era estremamente concreto.
Nonostante il bambino fosse in grado di svolgere le normali attività quotidiane compatibili con la propria età, la patologia diabetica rendeva necessario:
- monitorare continuamente i valori glicemici;
- gestire gli apparecchi utilizzati per tale controllo;
- effettuare la terapia insulinica;
- intervenire quotidianamente nella gestione della patologia;
- garantire l’assistenza di un adulto fino all’acquisizione di un’effettiva capacità di comprendere e gestire autonomamente l’atto terapeutico.
Ed è proprio sulla differenza tra autonomia apparente e autonomia effettiva che assume particolare importanza la decisione della Suprema Corte.
Accompagnamento: non è necessario essere incapaci di compiere tutti gli atti quotidiani
L’indennità di accompagnamento trova la propria disciplina fondamentale nell’art. 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Uno dei presupposti sanitari alternativamente previsti dalla legge è l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Questo requisito non deve però essere interpretato nel senso che la persona debba necessariamente essere incapace di compiere ogni singola attività quotidiana.
È questo uno dei punti centrali dell’ordinanza n. 24402/2026.
La Cassazione ribadisce che può assumere rilievo anche l’impossibilità di compiere autonomamente un singolo atto, quando questo presenti caratteristiche tali da renderlo essenziale nell’esistenza quotidiana della persona. In particolare, devono essere considerate la sua quotidianità, la costante inerenza alla persona e la funzione essenziale rispetto alla vita e alla salute.
Un principio particolarmente importante per i minori
Questa impostazione assume un significato ancora maggiore quando l’interessato è un bambino.
Un minore può infatti essere perfettamente capace di:
- camminare;
- mangiare;
- vestirsi;
- giocare;
- comunicare;
- frequentare la scuola;
- svolgere numerose attività compatibili con la propria età;
e, allo stesso tempo, non essere concretamente in grado di gestire un’attività terapeutica indispensabile alla propria salute.
La capacità di svolgere molte attività ordinarie non consente quindi, da sola, di concludere automaticamente per l’insussistenza del requisito sanitario dell’accompagnamento.
Bambino diabetico: ciò che conta è l’autonomia effettiva nella gestione della terapia
Nel caso del diabete mellito insulino-dipendente, il problema diventa particolarmente evidente.
Non è sufficiente domandarsi se il bambino sia capace di svolgere normalmente le attività tipiche della propria età.
Occorre verificare anche se sia concretamente capace di:
comprendere la propria condizione patologica; riconoscere la necessità del trattamento; controllare correttamente i valori glicemici; utilizzare e gestire i dispositivi; comprendere le conseguenze di valori anomali; assumere decisioni appropriate e somministrarsi correttamente la terapia insulinica.
La Cassazione ha quindi ritenuto necessario approfondire proprio la concreta incidenza della terapia sull’autonomia del minore.
Non esiste però un accompagnamento automatico per il diabete
Questo passaggio è fondamentale per evitare interpretazioni eccessive della sentenza.
La Cassazione non ha affermato che ogni bambino affetto da diabete abbia automaticamente diritto all’indennità di accompagnamento.
La diagnosi, isolatamente considerata, non è sufficiente.
Occorre un accertamento individuale e concreto delle condizioni del minore.
In particolare, deve essere valutato se l’assistenza necessaria, per caratteristiche, modalità e intensità, presenti un peso effettivamente diverso e maggiore rispetto alla normale assistenza che un genitore deve comunque prestare a un bambino sano della medesima età.
Questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti della decisione.
Diabete infantile e accompagnamento: cosa dovrebbe essere documentato
Dal punto di vista pratico, una domanda di accompagnamento riguardante un minore con patologia cronica non dovrebbe essere costruita esclusivamente intorno alla diagnosi.
Occorre documentare soprattutto le conseguenze funzionali e assistenziali della malattia.
Possono assumere rilievo, a seconda del singolo caso:
- certificazioni diabetologiche aggiornate;
- piano terapeutico;
- modalità e frequenza della somministrazione insulinica;
- sistemi di monitoraggio glicemico utilizzati;
- necessità di controllo durante il giorno e la notte;
- eventuali episodi ipoglicemici o iperglicemici;
- capacità del bambino di riconoscerne i sintomi;
- capacità di interpretare autonomamente i valori;
- capacità di gestire dispositivi e terapia;
- necessità dell’intervento del genitore o di altro adulto;
- indicazioni degli specialisti sulla necessità di sorveglianza;
- eventuali difficoltà nella gestione scolastica della terapia;
- ogni ulteriore elemento idoneo a descrivere il concreto bisogno assistenziale.
L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente dimostrare “il bambino è diabetico”, ma rappresentare con precisione quali attività indispensabili non è ancora capace di compiere autonomamente e quale assistenza aggiuntiva richiede rispetto a un coetaneo sano.
Un altro principio importante: cosa accade dopo una CTU negativa?
L’ordinanza n. 24402/2026 presenta un secondo profilo di notevole interesse per gli operatori del diritto.
Riguarda l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.
Nelle controversie relative ai requisiti sanitari delle prestazioni espressamente ricomprese dalla disposizione, l’ATP rappresenta un passaggio processuale fondamentale.
Quando l’esito della consulenza tecnica è sfavorevole e viene formulato il dissenso, la controversia può proseguire secondo quanto previsto dall’art. 445-bis c.p.c.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale aveva ritenuto insufficienti le contestazioni formulate anche perché non accompagnate da documentazione medica nuova rispetto a quella già prodotta ed esaminata nell’ATP.
La Suprema Corte interviene anche su questo aspetto.
Il giudice non deve necessariamente disporre una nuova CTU, ma deve valutare le contestazioni specifiche
È importante distinguere due concetti.
La prosecuzione del giudizio dopo il dissenso non comporta automaticamente l’obbligo di effettuare una nuova consulenza medico-legale.
Tuttavia, il giudice non può ignorare contestazioni specificamente formulate contro le conclusioni tecniche.
Il giudizio successivo al dissenso investe infatti il merito dell’accertamento sanitario e le critiche possono riguardare anche la valutazione diagnostica e medico-legale compiuta dal consulente. La decisione viene segnalata proprio per avere ribadito la necessità che il giudice si confronti con le specifiche contestazioni avanzate dalla parte.
Perché questo principio è importante nei ricorsi contro l’INPS?
Perché una contestazione alla CTU non dovrebbe ridursi a formule generiche quali:
“Il CTU non ha correttamente valutato le patologie.”
Una critica efficace dovrebbe invece individuare puntualmente:
quale valutazione è contestata, quale circostanza clinica è stata trascurata, quale documento assume rilievo, quale limitazione funzionale non è stata considerata e perché tale omissione può incidere sulle conclusioni medico-legali.
La specificità delle contestazioni diventa quindi un elemento essenziale della strategia processuale.
Cassazione n. 24402/2026: cosa cambia concretamente?
La pronuncia non introduce una nuova prestazione e non crea un diritto automatico all’accompagnamento per i bambini diabetici.
Fornisce però un’importante indicazione interpretativa.
Il punto centrale può essere sintetizzato così:
l’autonomia di una persona non deve essere valutata astrattamente, ma rispetto alle attività concretamente indispensabili per la sua vita e la sua salute.
Nel minore, inoltre, l’età assume un’importanza decisiva.
Un’attività terapeutica che un adulto adeguatamente formato potrebbe gestire autonomamente può richiedere, in un bambino, un intervento costante di terzi proprio perché il minore non possiede ancora la maturità e la capacità necessarie per comprenderne significato, rischi e modalità di esecuzione.
Accompagnamento per minori: non conta soltanto la deambulazione
Un equivoco piuttosto frequente consiste nell’associare l’indennità di accompagnamento esclusivamente alle persone che non riescono a camminare.
La disciplina non è così limitata.
L’art. 1 L. n. 18/1980 contempla, in sintesi, due differenti situazioni:
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- necessità di assistenza continua perché la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
La seconda ipotesi è quella che assume particolare rilievo nel caso esaminato dalla Cassazione.
Pertanto, il fatto che un bambino cammini autonomamente non risolve automaticamente la questione.
Deve essere esaminata la sua autonomia complessiva rispetto agli atti essenziali richiesti dalla concreta condizione patologica.
Mio figlio ha il diabete: ha diritto all’indennità di accompagnamento?
La risposta corretta è: dipende dalle condizioni concrete.
La sola diagnosi di diabete non determina automaticamente il riconoscimento dell’accompagnamento.
Alla luce della Cassazione n. 24402/2026, tuttavia, non appare corretto escludere il requisito sanitario soltanto perché il bambino sia autonomo nelle normali attività della sua età.
Occorre verificare, tra l’altro:
- l’età del minore;
- il grado di maturità;
- la capacità di comprendere la patologia;
- la capacità di riconoscere situazioni di rischio;
- l’autonomia nel controllo glicemico;
- l’autonomia nella gestione dei dispositivi;
- l’autonomia nella somministrazione della terapia;
- frequenza e intensità dell’assistenza;
- conseguenze potenziali della mancata assistenza;
- differenza rispetto alla normale vigilanza richiesta da un bambino sano della stessa età.
Solo l’esame complessivo di questi elementi permette una valutazione attendibile.
Domanda respinta dall’INPS o CTU negativa: cosa verificare
Quando l’INPS non riconosce l’accompagnamento oppure quando l’ATP si conclude con una CTU sfavorevole, prima di stabilire come procedere è opportuno analizzare integralmente la posizione.
In particolare, lo Studio Legale Lauricella ritiene utile verificare:
- verbale INPS;
- certificato medico introduttivo;
- documentazione sanitaria depositata;
- relazioni diabetologiche e specialistiche;
- piano terapeutico;
- eventuale CTU;
- documentazione esaminata dal consulente;
- eventuali osservazioni del CTP;
- concreta descrizione delle attività che il minore non riesce a gestire autonomamente;
- motivazioni poste alla base dell’esito negativo.
L’ordinanza n. 24402/2026 conferma quanto sia importante che la controversia non venga impostata esclusivamente sull’elenco delle patologie, ma sulle concrete ripercussioni funzionali e assistenziali.
L’assistenza dello Studio Legale Lauricella
Lo Studio Legale Lauricella opera nel settore del diritto previdenziale e assistenziale e assiste famiglie e persone con disabilità nelle controversie riguardanti, tra l’altro:
- invalidità civile;
- indennità di accompagnamento;
- Legge 104/1992;
- prestazioni assistenziali INPS;
- accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.;
- contestazioni delle risultanze medico-legali;
- giudizi successivi al dissenso;
- valutazione della documentazione sanitaria e medico-legale.
Ogni posizione richiede un esame individuale.
In particolare, nei procedimenti riguardanti bambini con diabete o altre patologie croniche, è importante verificare non soltanto la diagnosi, ma il livello effettivo di autonomia del minore e l’assistenza concretamente necessaria nella vita quotidiana.
Hai ricevuto un verbale INPS negativo per tuo figlio?
Se l’indennità di accompagnamento è stata negata, oppure una CTU ha escluso il requisito sanitario nonostante la necessità quotidiana di assistenza nella gestione della patologia, è possibile sottoporre allo Studio:
verbale INPS + documentazione sanitaria + eventuale CTU
per verificare la posizione e individuare gli strumenti di tutela eventualmente applicabili.
Studio Legale Lauricella
Diritto alle persone, valore ai tuoi diritti.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative. La sussistenza dei requisiti per una prestazione assistenziale deve essere verificata individualmente sulla base delle condizioni sanitarie, della documentazione e della normativa applicabile.
