Come fare una denuncia per incidente?

L’assicurazione interviene ogni volta che bisogna risarcire un danno. Nello specifico, in caso di rc auto, l’assicurazione paga il risarcimento che è conseguenza dell’incidente causato dal proprio cliente. Per far scattare la “garanzia” dell’assicurazione, però, occorre tempestivamente segnalare il sinistro alla compagnia. Con questo articolo ci soffermeremo proprio su questo aspetto: vedremo cioè come fare una denuncia per incidente.

Come si dirà, la mancata segnalazione del sinistro può comportare la perdita del diritto al risarcimento dei danni; alle stesse conseguenze si può giungere nel caso in cui la denuncia non sia stata fatta nel modo opportuno: una semplice comunicazione verbale, infatti, potrebbe non essere sufficiente. Come fare una denuncia per incidente? Scopriamolo insieme.


Incidente: entro quanto tempo va denunciato?

In caso di incidente stradale, il sinistro va immediatamente segnalato alla propria assicurazione, pena il rischio di perdere il diritto al risarcimento.

La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni da quando l’incidente è avvenuto oppure da quando se ne è avuta effettiva conoscenza.

La denuncia per incidente va fatta entro tre giorni anche se le conseguenze dello stesso non sono ancora definite: è il caso di chi, a seguito del sinistro, ha riportato delle lesioni personali la cui entità non è ancora stata stabilita dai medici.

Il termine di tre giorni non deve essere rispettato se:

  • nella polizza è stabilito un termine diverso, in genere maggiore (sette giorni, ad esempio);
  • l’assicurato era impossibilitato a farne denuncia, ad esempio perché ricoverato in ospedale.



Denuncia incidente: chi la deve fare?

Chi è tenuto a fare la denuncia di sinistro? Il codice civile parla in maniera generica dell’“assicurato”, cioè del soggetto che beneficia della polizza e, quindi, della sua copertura.

Attenzione: assicurato e contraente non sono la stessa persona. Mentre il contraente è colui che sottoscrive la polizza e paga il premio, l’assicurato è chi invece beneficia del contratto.

La legge sulle assicurazioni private è un po’ più specifica: nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione.

Denuncia incidente: come si fa?

La legge dice che la denuncia di sinistro va fatta avvalendosi del modulo di constatazione amichevole, o modello CAI (l’ex CID), che è un modello standard per la raccolta delle informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente e a fornire i dati corretti.

Non occorre che il modulo sia firmato anche dall’altra parte; è sufficiente che sia sottoscritto dal solo denunciante, indicando tutti i dati richiesti dal modello.

Se il documento viene firmato da entrambi i conducenti coinvolti, vale come accordo sulla dinamica dell’incidente: il danneggiato sarà dunque avvantaggiato, vista la riduzione dei tempi nella gestione del sinistro. In caso di disaccordo tra le parti è comunque utile compilare il modulo singolarmente, in modo da fornire la propria versione sull’accaduto.

Il modulo per la denuncia dell’incidente va poi trasmesso alla propria assicurazione, inviandolo alla sede centrale oppure all’agenzia presente sul territorio. La trasmissione deve avvenire preferibilmente tramite pec o raccomandata a/r, così da avere prova della comunicazione.

Spesso si preferisce consegnare a mani il modulo recandosi direttamente presso la propria agenzia. Anche questo modo di trasmissione va bene, anche se sarebbe meglio farsi rilasciare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna.

In alternativa al modulo, è possibile denunciare il sinistro tramite una propria lettera, debitamente firmata, in cui si segnala l’avvenuto sinistro, oppure attraverso eventuali canali alternativi messi a disposizione dell’assicurazione (WhatsApp, numero verde, area clienti online, ecc.).


Denuncia incidente: cosa va scritto?

Qualunque sia il metodo utilizzato per inoltrare la denuncia, ecco tutte le informazioni che vanno indicate, soprattutto nel caso in cui la denuncia si scriva di proprio pugno in mancanza del modulo di constatazione amichevole:

  • data, ora e luogo dell’incidente;
  • dati del veicolo, a partire da targa e polizza;
  • generalità, targa del veicolo e compagnia assicurativa della controparte (se noti);
  • descrizione della dinamica dell’incidente;
  • localizzazione dei mezzi coinvolti nell’incidente, giorni e orari di disponibilità per le ispezioni dei periti dell’assicurazione;
  • generalità e recapiti dei testimoni, se presenti;
  • indicazione delle forze dell’ordine (vigili urbani, polizia, carabinieri) eventualmente intervenute sul luogo dell’incidente;
  • generalità dei feriti ed entità delle lesioni, nel caso di danno alle persone, includendo i referti medici.

Se non si è in possesso di tutti i dati (ad esempio, della compagnia della controparte), ci si limiterà a indicare ciò di cui si è a conoscenza.

Denuncia incidente: cosa succede se tardiva?

Come detto, la denuncia di sinistro va fatta entro tre giorni, a meno che la polizza non indichi diversamente. Il mancato rispetto di questo termine non comporta, in automatico, la perdita del diritto al risarcimento.

Secondo la legge, bisogna distinguere a seconda delle ragioni del ritardo:

  • se l’assicurato ha volontariamente omesso di denunciare l’incidente nel termine di tre giorni, perde del tutto il diritto al risarcimento;
  • se l’assicurato ha tardato solamente per negligenza o ignoranza, allora non si perde il diritto al risarcimento, ma questo può essere ridotto dall’assicurazione se ritiene di aver subito un danno dal ritardo.

Infine, come detto, in precedenza, se il ritardo non è assolutamente dipeso dalla volontà dell’assicurato, allora non si perderà il diritto al risarcimento.


Denuncia per incidente: a chi va fatta?

La denuncia di sinistro va fatta alla propria assicurazione. In caso di scontro tra due veicoli a motore, dal quale siano derivati danni a veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono infatti rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione. Si tratta della procedura di indennizzo diretto.

La Corte costituzionale, tuttavia, ha statuito che l’azione d’indennizzo verso la propria assicurazione è facoltativa, pertanto il danneggiato potrà in alternativa rivolgersi all’assicurazione del responsabile dell’incidente. La procedura d’indennizzo diretto è un sistema facoltativo per cui il danneggiato potrà decidere di agire sia contro la propria assicurazione sia contro la compagnia assicurativa del responsabile.