Assegno sociale: spetta a chi percepisce il mantenimento?

Se ricevi ogni mese un piccolo assegno di mantenimento dal tuo ex coniuge e stai per raggiungere i fatidici 67 anni di età, ti chiederai: l’assegno sociale spetta a chi percepisce il mantenimento? In effetti una delle condizioni per ottenere l’assegno sociale – quello che una volta veniva chiamato “pensione sociale” – è lo stato di bisogno economico, e non vorresti che questo requisito nel tuo caso fosse escluso, per il solo fatto di percepire quel basso contributo mensile, che comunque rientra nel computo dei redditi.

In realtà, se l’importo dell’assegno divorzile è esiguo, non hai motivo di preoccuparti: contrariamente a quanto si pensa, la legge tutela anche gli anziani, come dimostra l’art. 38 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In applicazione di questi principi, una nuova ordinanza della Corte di Cassazione  ha respinto un ricorso dell’Inps che intendeva negare l’assegno sociale ad una donna che percepiva l’assegno divorzile, ed ha affermato che, in caso di mantenimento basso e inadeguato a fornire i necessari mezzi di sussistenza, l’anziano ha pieno diritto all’assegno sociale.

La misura dell’assegno sociale spettante a chi già percepisce il mantenimento dovrà, comunque, essere parametrata agli altri redditi percepiti, perciò l’emolumento sarà riconosciuto non nella misura intera – che è quella spettante a chi è totalmente sprovvisto di fonti reddituali – bensì come integrazione rispetto alla cifra effettivamente versata dall’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento o divorzile.

 

Assegno sociale: chi ne ha diritto?

L’assegno sociale (un tempo chiamato “pensione sociale”) viene erogato dall’Inps ai cittadini italiani, residenti in Italia da almeno 10 anni, che hanno compiuto 67 anni di età e versano in uno stato di bisogno economico.

Assegno sociale: a quanto ammonta?

L’importo dell’assegno sociale, per l’anno 2022, è di 6.085,43 euro annui, che corrispondono a 468,10 euro mensili: infatti l’assegno viene erogato per 13 mensilità.

Assegno sociale: spetta ai coniugi separati o divorziati?

L’assegno stabilito dal giudice della separazione o del divorzio per il mantenimento dell’ex coniuge rientra nel computo dei redditi da considerare per il riconoscimento dell’assegno sociale. La legge dispone che «alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile».

Assegno sociale integrativo del mantenimento

Se colui che ha diritto a percepire l’assegno sociale ha conseguito, nell’anno di riferimento, altri redditi – tra cui quelli derivanti dalla corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dopo la separazione coniugale, o dell‘assegno divorzile riconosciuto dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio – l’assegno non spetta per intero, ma viene erogato in misura ridotta: si può arrivare fino alla concorrenza dell’importo globale annuo dell’assegno sociale, se il beneficiario non è coniugato, o fino al doppio, se è coniugato (in tal caso computando anche il reddito del coniuge, comprensivo del suo eventuale assegno sociale).

Quanto incide il mantenimento sull’assegno sociale?

Abbiamo appena visto che il mantenimento percepito dall’ex coniuge influisce sull’importo dell’assegno sociale. Se, nonostante il contributo economico fornito dall’ex coniuge, si rimane in stato di bisogno economico – come avviene in tutti i casi in cui l’ammontare dell’assegno di mantenimento o divorzile è di importo inferiore a quello dell’assegno sociale – il richiedente avrà diritto a percepire dall’Inps la differenza ad integrazione: ad esempio, se l’assegno divorzile è di 250 euro mensili, l’anziano potrà ottenere circa 220 euro di assegno sociale.

Mantenimento irrisorio: l’assegno sociale spetta?

Siccome per i coniugi l’assegno sociale spetta in relazione ai redditi complessivi della coppia, mentre per i separati e divorziati si considera solo il reddito singolo di ciascuno dei due (e non più quello dell’ex coniuge), c’è chi si separa fittiziamente, magari accordandosi con il coniuge per un assegno di mantenimento di importo irrisorio, o comunque tenuto volutamente basso, in modo da non perdere la possibilità di incassare l’assegno sociale.

La preoccupazione dell’Inps è proprio questa: perciò la Corte di Cassazione, con la sentenza di cui parlavamo all’inizio, ha voluto ribadire che il diritto a percepire l’assegno sociale spetta a chi si trova in uno stato di «bisogno effettivo», sottolineando che il solo fatto di accettare, in sede di separazione consensuale, un « mantenimento inadeguato», non è sufficiente ad escludere la sussistenza di un vero stato di bisogno economico. Il Collegio sottolinea che l’assegno sociale «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: quindi – spiega la sentenza – «il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere che l’intervento pubblico in favore  dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi».