Come chiedere il TFR al fondo INPS per fallimento o concordato dell’azienda

I lavoratori che non abbiano percepito il pagamento della retribuzione e/o del trattamento di fine rapporto (Tfr) e non siano riusciti a recuperare il credito dal datore di lavoro, perché fallito o nullatenente e non aggredibile con pignoramento, possono domandare l’intervento del Fondo di garanzia Inps. Vediamo come chiedere il Tfr al fondo Inps per fallimento o concordato dell’azienda, chi ne ha diritto e quali importi possono essere erogati.

Cos’è il Fondo di Garanzia Inps?

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è stato istituito, presso l’Inps, dal legislatore per il pagamento del Tfr e delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Il Fondo interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Esso è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile. Il presupposto per l’intervento del Fondo è il previo esperimento delle procedure di recupero del credito, in via individuale (tramite procedure esecutive) o concorsuale (fallimento, concordato preventivo ecc.). Il lavoratore deve provare di aver azionato, senza successo, il proprio credito e la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda di intervento del Fondo.

Chi può accedere al Fondo di Garanzia Inps?

Possono presentare domanda di intervento del Fondo di Garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato (compresi i soci di cooperative di lavoro).

La domanda può essere presentata anche dagli eredi del lavoratore (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e dai cessionari a titolo oneroso del Tfr.

Sono esclusi dall’intervento del Fondo:

  • i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali (Tfr pagato da Inps – Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri (Tfr pagato da CONSAP SpA);
  • i lavoratori dipendenti da aziende agricole, limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui Tfr è accantonato all’ENPAIA e agli operai a tempo determinato;
  • i lavoratori dipendenti da amministrazioni dello Stato e parastato, regioni, province e comuni.

Fondo di garanzia Inps: come funziona in caso di fallimento o concordato del datore di lavoro? 

Tanto nel caso di fallimento, quanto in quello di concordato preventivo, il lavoratore che intenda chiedere al fondo di garanzia il trattamento di fine rapporto e le ultime tre mensilità di retribuzione, non corrisposti dal datore di lavoro in situazione di crisi di liquidità, deve presentare la domanda dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione del concordato (o del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni), o dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo in caso di fallimento, alla sede Inps del territorio di residenza, per mezzo di appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, alla domanda deve essere allegata copia della seguente documentazione:

  • documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto),
  • copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto);
  • il modello SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale (per esempio curatore del fallimento). In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (come l’istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54;
  • la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione;
  • la copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione.

In caso di concordato preventivo, occorre, invece, allegare la seguente documentazione:

  • la copia autentica del decreto di omologazione;
  • la copia della comunicazione di cui all’articolo 171, Legge Fallimentare, contenente la proposta del debitore circa i crediti del lavoratore;
  • il modello SR52 sottoscritto dal commissario giudiziale o liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni; in caso di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione e del modello SR54;
  • la copia dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (se non è stato allegato il modello SR52).

Fondo di garanzia: termini e pagamento

Una volta attivatisi per il recupero del credito, non è previsto un termine di scadenza entro il quale presentare la domanda per l’intervento del Fondo di Garanzia. Tuttavia, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale, entro il quale l’interessato deve esercitare il proprio diritto.

Se la domanda viene accolta – così come deve essere – il Fondo di garanzia è tenuto a liquidare al dipendente il Tfr e le ultime tre retribuzioni entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora, poi, il commissario non compili e non sottoscriva la documentazione di sua competenza, si consiglia di fare presente tale circostanza al giudice delegato e/o di informare l’Inps di tale circostanza, così come suggerito anche dallo stesso istituto di previdenza.