Quali sono i requisiti per godere della pensione di reversibilità? Il coniuge superstite a cui è stata addebitata la separazione ha diritto alla pensione di reversibilità? Scoprilo nelle ultime sentenze.
Indebita percezione della pensione di reversibilità
Il soggetto che non comunichi all’INPS di aver contratto nuovo matrimonio e pertanto continui a percepire la pensione di reversibilità del coniuge defunto si rende responsabile del reato di indebita percezione di erogazione pubbliche (ex art. 316 ter c.p.), non già del reato di truffa aggravata e art. 640 dal momento che in predetta condotta manda l’induzione in errore, elemento proprio del reato di truffa.
Tribunale Nola, 22/04/2021, n.844
Il criterio della durata del rapporto
La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata sulla base di vari elementi quali l’entità dell’assegno riconosciuto all’ex coniuge, le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, la durata delle rispettive convivenze matrimoniali. In particolare per quanto riguarda quest’ultimo profilo, ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità, il giudice deve dare rilevanza non solo alla durata legale dei matrimoni, ma anche alla durata effettiva della convivenza (e dunque alle situazioni di separazione di fatto che abbiano preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale) o alla convivenza more uxorio che abbia eventualmente preceduto l’unione coniugale del de cuius con il coniuge superstite.
Corte appello Ancona sez. IX, 07/04/2021, n.428
Controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite
La controversia tra l’ex coniuge e ilconiuge superstite per l’accertamento della ripartizione – ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 13 della l. n. 74 del 1987 – del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore.
Tribunale Civitavecchia sez. I, 12/03/2021, n.285
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il coniuge del matrimonio i cui effetti civili siano stati dichiarati cessati prima del decesso nel pensionato non ha, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, alcun titolo a chiedere autonomamente la liquidazione della pensione di reversibilità.
Tribunale Novara, 24/02/2021, n.2
Diritti-doveri di assistenza e solidarietà
Il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, costituzionalmente garantito, rientra tra i diritti-doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, sia eterosessuale sia quella omosessuale stabile; pertanto la pensione di reversibilità va riconosciuta sia al partner superstite unito civilmente sia al figlio minore della coppia, entrambi facenti parte di quella relazione stabile affettiva tutelata costituzionalmente e direttamente discendente dall’applicazione dell’art. 2 Cost..
Corte appello Milano, 09/02/2021, n.803
Ripartizione della pensione di reversibilità
La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Cassazione civile sez. lav., 18/01/2021, n.692
Pensione di reversibilità: suddivisione tra prima e seconda moglie
La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, n.25656
Pensione di reversibilità: requisiti
L’art.13, commi 1 e 7, R.D.L. n.636 del 1939, convertito nella L. 6.07.1939, n. 1272, sostituito con l’art. 2, della L. 4.04.1952, n. 218 e con l’art. 22, L. 21.07.1965, n. 903, i requisiti costitutivi ed indispensabili per godere del beneficio della pensione di reversibilità sono quelli della inabilità e quello della vivenza a carico del soggetto pensionato al momento del decesso dello stesso, vale dire, relativamente a questo secondo requisito, che è necessario dimostrare che il pensionato, prima del decesso, provvedesse al sostentamento del richiedente in maniera continuativa.
Corte appello Ancona sez. lav., 13/05/2019, n.153
Reversibilità ex coniuge: criteri per l’attribuzione
La norma di cui all’art. 9 comma 2 legge 898/70, interpretata secondo il testo letterale di legge, ricollega quindi espressamente il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità a tre requisiti, ovvero: a) che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze; b) che il medesimo sia titolare dell’assegno divorzile; c) che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
E’ bene chiarire che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto), anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, da individuarsi nell’ambito L. n. 898 del 1970, art. 5, specifico rilievo assumono l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest’ottica – al fine di evitare che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l’assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita – anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni
Tribunale Perugia sez. I, 17/06/2019, n.2
Pensione di reversibilità: concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite
In tema di pensione di reversibilità, nell’ipotesi di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi diritto al trattamento di reversibilità del coniuge deceduto, il mero criterio che attribuisce, ai fini del riparto, rilevanza solo ed esclusivamente alla durata del rapporto va corretto con altri criteri (quale, per es., l’esistenza di figli minori) al fine di evitare di attribuire al coniuge superstite una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita e, per converso al coniuge divorziato, una quota di pensione del tutto sproporzionata rispetto all’assegno in precedenza goduto (nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la quota maggiore alla coniuge separata, ultima convivente con il de cuius, in ragione della sua situazione economica, caratterizzata da un lato dalla presenza di maggiori oneri in quanto la stessa aveva a carico tre minori, figli del de cuius, dall’altro da una maggiore aleatorietà in quanto la percipiente svolgeva di attività imprenditoriale).
Tribunale Modena sez. I, 05/06/2019, n.7
Pensione di reversibilità: a chi spetta?
La sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato ha carattere costitutivo necessario ed attribuisce ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità.
Tribunale Torino sez. VII, 10/05/2019, n.24
Morte e valore capitale della pensione di reversibilità
Nell’ipotesi di morte derivante da un illecito, il valore capitale della pensione di reversibilità erogata ai familiari superstiti non è detraibile dal risarcimento loro spettante, ciò in quanto trattasi di una prestazione con funzione previdenziale, correlata al sacrificio del lavoratore effettuato attraverso il versamento dei contributi.
Consiglio di Stato sez. III, 23/04/2019, n.2571
Pensione di reversibilità al coniuge divorziato
Affinché al coniuge divorziato sia riconosciuta la pensione di reversibilità o una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, occorre che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto dal tribunale con una sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, n.11129
Coniuge superstite a cui è stata addebitata la separazione
Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2019, n.7464