In arrivo importanti novità, in materia di pensioni, a partire dal 2020. Con la nuova legge di bilancio saranno, infatti, prorogate due agevolazioni pensionistiche molto importanti: l’opzione donna, che consente alle lavoratrici il pensionamento a 58 anni di età (59 anni per le autonome), e l’Ape sociale, un assegno di accompagnamento alla pensione che consente l’uscita dal lavoro a 63 anni.
È, inoltre, prevista una rivalutazione dell’importo delle pensioni, che dovrebbe risultare pari allo 0,6%, in base ai dati resi noti sinora: l’aumento sarà in misura piena per le pensioni sino a 4 volte il minimo, secondo le nuove modifiche al meccanismo di perequazione, cioè di adeguamento dei trattamenti Inps all’inflazione.
Ma procediamo con ordine e facciamo il punto sulle novità pensioni 2020: proroga delle agevolazioni per l’uscita dal lavoro, aumento degli importi.
I requisiti per la pensione, nel 2020, non saranno modificati e non lo saranno neanche nel 2021 e nel 2022: i requisiti resteranno, difatti, congelati sino al 31 dicembre 2022, grazie alle previsioni del decreto del Mef, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sull’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione.
Rivalutazione pensioni 2020
Dal 2020, cambierà ancora il meccanismo di perequazione delle pensioni, che era già stato modificato per il 2019, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza. Nel dettaglio, per l’anno 2020 solo le pensioni che superano di 4 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione; ad oggi, il limite per aver diritto all’adeguamento all’inflazione al 100% è pari a 3 volte il minimo.
Ecco la nuova rivalutazione delle pensioni dal 2020, in base all’importo dell’assegno:
- per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento all’inflazione è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo, la rivalutazione è ugualmente prevista nella misura del 100% per il 2020; è invece pari al 97% nel 2019;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo, la rivalutazione è del 77%, nel 2019 e nel 2020;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo la rivalutazione è del 52%, nel 2019 e nel 2020;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo la rivalutazione è del 47%, nel 2019 e nel 2020;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo la rivalutazione è del 45%, nel 2019 e nel 2020;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo la rivalutazione è del 40%, nel 2019 e nel 2020.
La rivalutazione prevista per il 2020 è pari allo 0,6%: l’ammontare della perequazione, però, deve essere confermato da un apposito decreto. Le modifiche al meccanismo di perequazione si trovano, invece, già nel disegno di legge di Bilancio 2020.
Aumento pensioni 2020
Le pensioni erogate dall’Inps nel 2020 aumenteranno in questo modo, a partire dal mese di gennaio (gli aumenti potrebbero essere riconosciuti dall’Inps in ritardo: in questo caso, l’istituto corrisponderà gli arretrati), nell’ipotesi in cui siano confermati sia gli incrementi dello 0,6%, sia il nuovo meccanismo di rivalutazione:
- pensioni fino a 4 volte il minimo: si applicherà, se confermato, un tasso di rivalutazione pari allo 0,60%;
- pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applicherà, se confermato, un tasso di rivalutazione pari allo 0,462%;
- pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applicherà, se confermato, un tasso di rivalutazione pari allo 0,312%;
- pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applicherà, se confermato, un tasso di rivalutazione pari allo 0,282%;
- pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applicherà, se confermato, un tasso di rivalutazione pari allo 0,27%;
- pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applicherà, se confermato, un tasso di rivalutazione pari allo 0,264%.
Blocco requisiti pensione 2020
Nel 2020, i requisiti per la pensione non aumenteranno, e resteranno gli stessi anche nel biennio successivo, 2021 e 2022, come confermato da un recente decreto.
Il blocco requisiti pensione è stato stabilito in quanto, relativamente al biennio 2021- 2022, l’aumento della speranza di vita media riscontrato dall’Istat è stato inferiore al mese, quindi non è possibile procedere ad alcun aumento.
Ricordiamo che, a partire dal 2021, l’aspettativa di vita è calcolata considerando la media del biennio immediatamente precedente, confrontata con la media del biennio ancora anteriore.:
- se si riscontra un aumento della speranza di vita, questo determina un proporzionale incremento dei requisiti per la pensione collegati all’aspettativa di vita, relativamente al biennio di riferimento;
- se si riscontra una diminuzione della speranza di vita media, invece, questo non determina un alleggerimento dei requisiti per la pensione: il decremento viene, invece, sottratto dall’eventuale futuro incremento riscontrato nella verifica per il biennio successivo.
In parole semplici, quando la speranza di vita diminuisce, non c’è un calo dell’età pensionabile (o degli altri requisiti collegati all’aspettativa di vita), ma solo un congelamento dei requisiti. Nessun aumento dei requisiti per la pensione anche quando si registra un incremento inferiore a un mese.
Proroga opzione donna 2020
Per il 2020, è stata disposta, nel disegno di legge di bilancio, una nuova proroga dell’opzione donna.
Ricordiamo che con opzione donna, ad oggi, possono pensionarsi le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto almeno 58 anni di età e le lavoratrici autonome che abbiano compiuto almeno 59 anni di età entro il 31 dicembre 2018. Queste lavoratrici, alla stessa data, quindi entro il 2018, devono anche avere alle spalle almeno 35 anni di contributi. In cambio del pensionamento anticipato, è previsto il ricalcolo contributivo dell’assegno.
Con la proroga opzione donna 2020 si pensioneranno:
- le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato che avranno compiuto 58 anni entro il 31 dicembre 2019, quindi nate entro il 31 dicembre 1961; queste lavoratrici dovranno, inoltre, possedere 35 anni di contribuzione effettiva entro il 31 dicembre 2019, e dovranno attendere una finestra pari a 12 mesi;
- le lavoratrici autonome, o con contributi misti (derivanti sia da lavoro autonomo che da lavoro dipendente), che avranno compiuto 59 anni di età al 31 dicembre 2019, quindi nate entro il 31 dicembre 1960, e che avranno maturato 35 anni di contribuzione effettiva il 31 dicembre 2019; queste lavoratrici dovranno attendere una finestra pari a 18 mesi.
L’Ape sociale, o anticipo pensionistico a carico dello Stato, è un assegno che ha la funzione di accompagnare il lavoratore dai 63 anni sino all’età per la pensione di vecchiaia.
I beneficiari dell’Ape sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi(contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps; le donne con figli hanno diritto a uno sconto sul requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due anni) se appartengono a una delle seguenti categorie: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74%. Sono, invece, necessari 36 anni di contributi (anche in questo caso, le donne con figli hanno diritto a uno sconto sul requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due anni) per gli addetti ai lavori gravosi.
I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2019: in base alla nuova proroga disposta nel disegno di legge di bilancio, potranno essere raggiunti sino al 31 dicembre 2020.