Pensione di vecchiaia anticipata
In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre” previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”.
Cassazione civile sez. lav., 13/11/2018, n.29191
Lavoratore con disabilità grave
L’art. 2 § 2 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, osta alle disposizioni di un contratto collettivo che prevedono la cessazione del pagamento di un’indennità integrativa temporanea concessa al fine di garantire un reddito adeguato ad un lavoratore che ha perso il posto di lavoro e fino al momento in cui egli abbia diritto ad una pensione di vecchiaia ai sensi del regime obbligatorio di assicurazione pensionistica, quando detto lavoratore soddisfi le condizioni per beneficiare di una pensione di vecchiaia anticipata per persone con disabilità gravi, ai sensi di tale regime.
Corte giustizia UE sez. III, 19/09/2018, n.312
Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non è qualificabile come pensione diretta di invalidità ma come mera anticipazione rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, conseguentemente tale trattamento previdenziale non risulta incompatibile con l’assegno mensile di invalidità.
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2015, n.11750
Richiesta della pensione di vecchiaia anticipata per il lavoratore invalido
L’anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, attuata attraverso un’integrazione del rapporto assicurativo, consente, in presenza di situazioni di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Tale stato di invalidità non può però comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchia ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.
Cassazione civile sez. lav., 21/11/2018, n.30133
Riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia
Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 commi 6 e 8 del d.lg. n. 503 del 1992 si deve tenere in considerazione la invalidità civile generica e non la riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del richiedente.
Tribunale Milano sez. lav., 27/02/2018, n.440
Attività lavorativa in uno Stato membro dell’UE
Ai fini della totalizzazione dei contributi per la fruizione della pensione di anzianità anticipata in Italia, il lavoratore appartenente a Stato dell’Unione Europea (nella specie, Romania), ove abbia svolto lavoro usurante, deve avere ivi lavorato almeno sette anni negli ultimi dieci ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 67 del 2011, atteso che l’art. 11 del Regolamento CEE n. 883 del 2004, nel prevedere che gli Stati membri sono competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per le prestazioni di sicurezza sociale, assoggetta la persona che esercita attività subordinata o autonoma in uno Stato membro alla legislazione di detto Stato.
Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, n.15432
Pensione anticipata e percezione di redditi da lavoro
Il requisito di cui all’art. 10, comma 8, d.lg. n. 503 del 1992, novellato dall’art. 11 l. n. 53 del 1993 è da riferire ai 35 anni necessari per la pensione di vecchiaia o di anzianità e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati.
Cassazione civile sez. lav., 07/07/2017, n.16834
Agenti e rappresentanti di commercio e pensione Enasarco
Il regolamento della Fondazione Enasarco, approvato il 24 settembre 1988, nel prevedere, all’art. 18, che il calcolo della pensione anticipata di vecchiaia per gli agenti di commercio già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è effettuato, in relazione all’anzianità contributiva già maturata alla predetta data, secondo il previgente meccanismo di cui all’art. 10 della legge n. 12 del 1973, e cioè con riferimento al triennio più favorevole compreso nel decennio precedente l’ultimo versamento prima del pensionamento, non determina alcuna lesione del principio pro rata temporis, sancito dall’art. 3, comma 12, della legge n. 355 del 1995 con riferimento alle modifiche dei sistemi previdenziali attuate dagli enti privatizzati ai sensi del d.lg. n. 509 del 1994, essendo idoneo a garantire le posizioni contributive già maturate dai soggetti già iscritti al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, ma non ancora in possesso di tutti i requisiti per ottenere la pensione.
Cassazione civile sez. lav., 21/07/2010, n.17102
Pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro
La deroga prevista dall’art. 7 n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/Cee, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, va intesa nel senso che non si applica a una prestazione come la pensione di vecchiaia anticipata per inabilità al lavoro per la quale la normativa nazionale, dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, ha fissato un limite d’età differente in base al sesso.
Corte giustizia UE, 23/05/2000, n.104
Non è illogica né discriminante la scelta del legislatore di pretendere il previo raggiungimento di un certo limite di età allorquando concede ad una specificata categoria di lavoratori, licenziati dimissionari, il beneficio del prepensionamento e, quindi, di una pensione di vecchiaia anticipata.
Tribunale Torino, 18/11/1987