Le imprese di assicurazione offrono polizze a condizioni spesso poco vantaggiose per gli assicurati. Talvolta, il cliente, attratto dalla possibilità di risparmio, fa inserire nel contratto le cosiddette clausole limitative (ad esempio nelle polizze RC auto la franchigia e la rivalsa), le quali risultano tutt’altro che convenienti per l’assicurato. Stessa cosa accade per le assicurazioni sulla vita. Sono frequenti i casi in cui a seguito di una richiesta di riscatto della polizza da parte dell’assicurato, la compagnia offra addirittura una somma inferiore a quella versata. Stessa cosa vale per il rimborso del premio versato in caso di decesso o licenziamento dell’assicurato. In questo ultimo caso, nel contratto possono essere inserite delle clausole che addirittura escludono il risarcimento. Dubbi interpretativi e grande tema di dibattito sono poi le clausole vessatorie e soprattutto la clausola claims made. Vediamo meglio riguardo alle assicurazioni, cosa prevede la tutela dei consumatori.
LE CARATTERISTICHE DI UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
I contenuti e la forma della polizza sono disciplinati dalla legge e adattati dall’assicuratore, caso per caso, alle esigenze del cliente. Oltre al Codice delle Assicurazioni e al Codice Civile che contengono le orme su questi contratti, ci sono anche dei regolamenti dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
La caratteristica principale di questi contratti è il pagamento di una somma di denaro e cioè del premio da parte dell’assicurato al fine di essere risarcito in caso di incidente oppure di ricevere il versamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di determinate condizioni previste dalla polizza.
La prestazione assicurativa e cioè il pagamento da parte della compagnia è solo eventuale in quanto dipende dal verificarsi dell’evento imprevedibile (grave infortunio, morte, incidente stradale, danneggiamento o furto dell’automobile, incendio casa, ecc…) per cui è stato stipulato il contratto.
Ciò che appare evidente è che, con il contratto di assicurazione, il rischio che il fatto si verifichi viene trasferito in capo all’istituto assicurativo e la realizzazione del vantaggio non dipende dalla volontà delle parti.
Abbiamo accennato alle norme che disciplinano i contratti di assicurazione e anche all’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, l’IVASS appunto. Le leggi in materia tutelano entrambe le parti, assicurato e assicuratore. L’attività delle compagnie viene monitorata dall’IVASS che, attraverso la sua attività di vigilanza messa in pratica anche attraverso ispezioni tecniche, finanziarie e patrimoniali garantisce la protezione degli assicurati e di coloro i quali hanno diritto a ricevere le prestazioni.
Oltre a ciò, soprattutto per tutelare le imprese assicurative, l’IVASS svolge dei controlli sulle informazioni presenti nella banca dati sinistri collaborando così alla lotta contro le frodi sulle RC auto.
LE CLAUSOLE VESSATORIE
Nel contratto di assicurazione possono essere inserite delle clausole dalle quali scaturisce un forte squilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti dal contratto a discapito dei consumatori. In generale, vengono considerate tali tutte quelle clausole che determinano degli obblighi maggiori o limitano i diritti della parte debole del contratto che è appunto il consumatore e se inserite nel contratto queste sono inefficaci.
Inoltre, quando in un contratto ci troviamo di fronte a una di queste clausole e il suo significato sia dubbio, deve prevalere sempre l’interpretazione più favorevole al consumatore.
L’attenzione del legislatore è rivolta soprattutto ai cosiddetti contratti per adesione o a distanzache il consumatore si limita a firmare senza contrattare alcunché con l’altra parte e in questa categoria rientrano anche i contratti stipulati con le assicurazioni.
Il Codice Civile stabilisce che le condizioni previste dalle clausole dei contratti per adesione sono efficaci nei confronti del consumatore solo se questi le ha comprese e le clausole vessatorie eventualmente inserite sono inefficaci se non vengono approvate per iscritto. In un contratto di assicurazione, ad esempio, può essere considerata vessatoria una clausola che prevede il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso dal contratto.
In ogni caso, quando si sottoscrive un contratto standardizzato -quale può essere un contratto per adesione o a distanza-, le clausole vessatorie devono essere sempre scritte in modo chiaro e comprensibile e in caso di dubbi interpretativi prevale sempre l’interpretazione più favorevole al consumatore. In ogni caso, si può sempre ricorrere all’autorità giudiziaria o consultare un legale per chiedere la corretta interpretazione oppure l’annullamento del contratto e delle clausole oggetto di contrasto.
CLAUSOLE CLAIMS MADE
La claims made, cosiddetta “a richiesta fatta” è caratterizzata dal fatto che copre il risarcimento dei danni verificatisi in costanza di polizza o precedentemente. Ciò che conta, quindi, è il momento in cui viene presentata la richiesta di risarcimento e non il tempo in cui si è verificato il fatto.
Tale clausola viene detta claims made pura quando copre i danni per un periodo di tempo antecedente illimitato mentre viene detta impura quando copre solo i fatti verificatisi in corrispondenza della polizza o comunque per un periodo di tempo antecedente determinato.
La caratteristica di entrambe è, comunque, quella di escludere la garanzia assicurativa per i fatti denunciati dopo la scadenza del contratto di assicurazione. Questa è stata più volte portata all’attenzione della Corte di Cassazione in quanto da molti viene considerata una clausola vessatoria e comunque una clausola che esclude o delimita fortemente la responsabilità della compagnia se al momento in cui si è verificato il fatto la persona non era coperta da assicurazione.
La Suprema Corte, chiamata più volte ad intervenire su queste clausole anche a Sezioni Unite si è pronunciata in senso contrario all’orientamento citato. Per i giudici della Cassazione, infatti, la clausola claims made non limita la responsabilità dell’impresa di assicurazione piuttosto restringe l’oggetto del contratto e, anche se la claims made delimita la responsabilità dell’assicuratore determinando quindi anche uno squilibrio tra le parti, questa non può comunque essere considerata una clausola vessatoria.
L’ASSICURATO PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO?
Il recesso, cioè l’atto con cui una parte decide di sciogliersi dal contratto, può essere esercitato anche dopo la sottoscrizione di una polizza assicurativa. L’assicurato, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto può inviare una lettera con raccomandata a/r ed informare la compagnia della volontà di recedere dal contratto. Tale diritto può essere esercitato per qualsiasi ragione, anche solo per un ripensamento.
Nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, l’impresa assicurativa deve procedere a rimborsare le eventuali somme di denaro versate fino a quel momento e comunque al netto delle spese eventualmente sostenute e della parte in cui il contratto ha avuto effetto.
IL RISCATTO DELLA POLIZZA
Il riscatto consiste nella possibilità dell’assicurato di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale e chiedere la restituzione delle somme versate. I contratti di assicurazione disciplinano in modo dettagliato tutte le condizioni, anche quelle riguardanti il riscatto e cioè quando può essere chiesto e quanto viene restituito. Rispetto a questa clausola, il problema riguarda proprio la restituzione di quanto versato. Infatti, se il riscatto -e quindi la restituzione del capitale- viene chiesto prima dello spirare del termine previsto dalle condizioni contrattuali, alla persona assicurata non verrà restituita nessuna somma di denaro.
Nel caso in cui, invece, il riscatto venga chiesto dopo il versamento del premio minimo previsto, il capitale viene restituito ma in misura inferiore a quanto versato. Per questa ragione, è opportuno sempre leggere attentamente le condizioni previste dalla polizza ed eventualmente, se ci si affida al parere di un esperto, nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione della polizza, esercitare il diritto di recesso di cui abbiamo parlato sopra.
Prima di chiedere il riscatto, sarebbe meglio farsi fare un preventivo di quanto verrà liquidato così da poter verificare quale somma effettivamente sarà restituita e quali interessi si perdono. Inoltre, qualora non si abbia più la possibilità di pagare il premio ed il riscatto di quel capitale non risulti urgente, si può chiedere sempre la sospensione dei versamenti fino alla scadenza della polizza e questa scelta appare più conveniente perché in tal modo non si perde nulla sulle somme versate.
RIMBORSO POLIZZA VITA
Il rimborso è una clausola molto utilizzata nelle polizze vita sottoscritte quando si chiede un mutuo o un finanziamento. Si tratta di una condizione contrattuale molto importante in quanto, in caso di decesso o perdita del lavoro della persona assicurata, la compagnia copre il pagamento delle rate restanti, tutelando in tal modo i familiari. Tuttavia, ci sono dei casi di esclusione a cui bisogna prestare attenzione quando viene sottoscritta la polizza.
Gli istituti assicurativi, infatti, possono inserire delle condizioni che escludono il rimborso delle rate in caso di morte per suicidio, oppure decesso avvenuto all’estero. Nel caso di perdita del lavoro, invece, la compagnia può decidere di escludere il rimborso in presenza di un contratto a tempo determinato.
COSA COPRE LA POLIZZA AUTO?
La polizza assicurativa detta anche RCA riguarda i veicoli che circolano sulla strada e copre tutti i danni arrecati a cose o a persone riconducibili alla responsabilità di chi si trova alla guida. Uno dei presupposti per il risarcimento è che il danno e/o le lesioni non siano stati provocati volontariamente. La somma massima risarcibile dalla compagnia assicurativa, il cosiddetto massimale, viene definita preventivamente, al momento della sottoscrizione della polizza. Quindi, se il danno dovesse essere superiore al massimale, la restante parte dovrà essere risarcita dall’assicurato.
LA FRANCHIGIA E LA RIVALSA
Nella polizza RCA possono essere inserite delle clausole che da un lato limitano la responsabilità dell’istituto a discapito dell’assicurato, dall’altro determinano un risparmio nel pagamento del premio annuo. Questi interessi, però, devono essere ben bilanciati dal consumatore, il quale, prima di sottoscrivere la polizza che prevede il pagamento di un premio inferiore, dovrebbe anche valutarne attentamente le conseguenze. Le clausole di cui parliamo sono la franchigia e la rivalsa.
La franchigia consiste nel rimborso e/o pagamento di una parte del danno provocato che rimane in capo alla persona assicurata. Il suo ammontare è predeterminato dalla polizza e può essere assoluta o relativa. Con la franchigia assoluta il danno resta totalmente a carico dell’assicurato, mentre, con la franchigia relativa la compagnia assicurativa copre per intero tutti i danni il cui ammontare sia superiore alla franchigia appunto.
La rivalsa, invece, è il diritto dell’istituto assicurativo di chiedere il rimborso alla persona assicurata di tutti i danni risarciti. Anche questa clausola viene inserita nelle condizioni contrattuali ed espressamente sottoscritta. I casi tipici di rivalsa riguardano la guida in stato di ebbrezza e la guida esperta, ma a questi se ne aggiungono altri meno diffusi. Nel caso in cui, a seguito di incidente stradale, il conducente risulti sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, l’assicurazione provvederà al risarcimento dei danni ma andrà anche a chiedere la restituzione di quanto pagato all’assicurato. Oltre alla restituzione totale, però, la clausola di rivalsa può anche prevedere la restituzione da parte dell’assicurato solo entro una certa somma.
Ad esempio, viene inserita la rivalsa oltre euro 1.000: se il danno risarcito è superiore a tale importo, l’assicurazione non potrà esercitare il diritto di rivalsa. Altro caso in cui si può inserire la clausola di rivalsa è quello della guida esperta. In tale caso, se i danni vengono provocati da un conducente che abbia meno di ventisei anni, l’assicurazione risarcirà i danneggiati e poi andrà a rivalersi sull’assicurato.
L’assicurato, quindi, deve fare sempre molta attenzione quando decide di inserire queste clausole che, va ricordato, sono sempre oggetto di libera contrattazione. E’ pur vero che con delle condizioni contrattuali più vantaggiose per la compagnia il consumatore ottiene un risparmio, ma ciò che bisogna valutare sono sempre le conseguenze a cui si va incontro.