Diritto dell’individuo ad essere dimenticato: c.d. “diritto all’oblio”

Il diritto all’oblio è il diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico. Alcuni  l’hanno inteso come difesa dal ritorno del rimosso, dal presentarsi di ricordi dolorosi. A seguito del riconoscimento del diritto all’oblio in ambito comunitario ogni persona deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Da notare come questo diritto assume particolare rilevanza e l’interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet.

Dunque, l’oblio è un diritto che va oltre la tutela della privacy e da poco tempo ha trovato legittimazione nell’ordinamento nazionale ed europeo. In Italia assumono rilevanza alcune decisioni della Corte di Cassazione come (Cass.,1998, n. 3679; Cass., 2004, n. 11864.,Cass., 2013, n.16111; Cass., 2016, n. 13161) u è da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato; diritto che mira a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad un notizia già resa di dominio pubblico.  Il Codice della Privacy (prevede che il trattamento non sia legittimo qualora i dati siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati . La medesima persona ha diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi,chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione ( artt. 7 e 11 d.lgs n.196/2003).

Nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) il diritto all’oblio è disciplinato dall’art. 7 dove viene stabilito  che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; l’interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati sono stati trattati illecitamente; i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.