Secondo la Cassazione (ordinanza 5068/2018) si può dire addio all’indennità di accompagnamento se l’assistenza è generica e legata ad attività non essenziali;
Dunque, non spetta tale prestazione se l’assistenza appare generica e collegata solo ad attività strumentali e non essenziali, ad esempio maneggiare denaro o prendere mezzi pubblici.
L’indennità in oggetto infatti, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale e, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Quest’ultimi, sono dei requisiti diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).