Il godimento dei permessi legati alla Legge 104 sono collegati al riconoscimento di un handicap grave e non al riconoscimento di una percentuale di invalidità.
L’invalidità consiste nella riduzione della capacità lavorativa, mentre l’handicap è la condizione di svantaggio sociale derivante da una disabilità o da una menomazione.
La Legge 104 è la normativa che contiene disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate.
I principali destinatari delle disposizioni contenute nella Legge 104 sono i portatori di handicap, ai quali spettano benefici diversi a seconda della propria condizione: portatori di handicap in situazione di gravità, portatori di handicap non grave o portatori di handicap superiore ai 2/3.
Sono, poi, riconosciute diverse agevolazioni anche a chi assiste un soggetto portatore di handicap.
Per domandare il riconoscimento dell’handicap e dei conseguenti benefici, come i permessi Legge 104, si deve seguire la medesima procedura valida per il riconoscimento dell’invalidità. Infatti l’iter è stato unificato dall’Inps: è importante, però, che oltre all’invalidità si richieda il riconoscimento dell’handicap, nel certificato medico introduttivo.
La procedura di riconoscimento dell’handicap prevede il compimento di una serie di adempimenti. Per prima cosa, il soggetto interessato deve richiedere al proprio medico curante il certificato medico introduttivo, con la diagnosi riguardo alla particolare condizione di disabilità, che dovrà essere inviato telematicamente all’Inps. Al richiedente dovrà poi essere rilasciato il numero di protocollo del certificato. Deve poi essere presentata domanda di accertamento dei requisiti sanitari all’Inps, esclusivamente con modalità telematiche, tramite il sito dell’istituto (per chi dispone delle credenziali di accesso), il contact center o il patronato: l’Inps fisserà un appuntamento presso l’apposita commissione medica, o una visita domiciliare, se si è impossibilitati a spostarsi. Una volta effettuata la visita medica dall’apposita commissione, questa dovrà pronunciarsi riconoscendo o meno la condizione di portatore di handicap, fermo restando che contro il verbale della commissione medica è possibile fare ricorso. Ottenuto il riconoscimento dell’handicap, a prescindere dalla percentuale d’invalidità riconosciuta, il disabile o le persone che lo assistono hanno diritto a numerose agevolazioni. Si ricordano i permessi retribuiti Legge 104, fruibili dal lavoratore portatore di handicap grave o dal familiare che lo assiste, alternativamente, in due ore di permesso giornaliero retribuito o in tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa.
Tra le altre agevolazioni si ricordano:
– il congedo straordinario di due anni, che non spetta al soggetto disabile, ma al familiare convivente (sino al 3° grado) che lo assiste. Si tratta di un congedo della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa; l’agevolazione non è prevista direttamente dalla Legge 104, ma dal Testo unico Maternità Paternità, ed è collegata allo stato di handicap grave dell’assistito;
– il prolungamento del congedo parentale sino a un massimo di 3 anni, per il lavoratore che assiste un figlio portatore di handicap grave minore di 12 anni; in alternativa al prolungamento del congedo parentale e alle due ore di permesso giornaliero retribuito, i genitori del bambino disabile in situazione di gravità accertata hanno diritto alla fruizione di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;
– in base alle previsioni della Legge 104, il dipendente portatore di handicap grave, beneficiario di Legge 104 o che assiste un parente portatore di handicap grave, ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede, senza il suo consenso.